DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1027

Type DPR
Publication 1961-07-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;

Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale della Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno - U.I.L. -; e, in pari data, tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la. Federazione Nazionale Lavoratori del Legno - C.I.S.Na.L -;

Visto, per la provincia di Forli', il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1957, stipulato tra l'Associazione degli Industriali di Forli', l'Associazione degli Industriali di Rimini e Circondario e la Camera, Confederale del Lavoro di Forli' - C.G.I.L. -, la Camera Confederale del Lavoro di Rimini - G.G.I.L. -. l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Visto, per la Provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 16 dicembre 1957, stipulato tra l'Associazioni Provinciale degli Industriali e la. Federazione Provinciale Lavoratori Legno - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale Lavoratori del Legno - U.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno - C.G.I.L. -;

Visto, per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo integrativo 1 dicembre 1954, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -;

Visti, per la provincia di Ferrara.:

il contratto collettivo integrativo 4 giugno 1957, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e la Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e delle Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Unitario Lavoratori Legno Artistiche e Varie - S.U.L.L.A.V., l'Unione italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie - U.I.L. Legno -;

l'accordo collettivo 4 giugno 1957, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto di pari data;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Bologna, in data 13 agosto 1960, n. 5 della, provincia di Forli', in data 5 agosto 1960, n. 26 della provincia di Modena, in data 19 gennaio 1960, n. 5 della provincia di Reggio Emilia, in data 10 giugno 1960, n. 1 della provincia di Ferrara, in data 12 ottobre 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico:

I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:

per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali del legno e del sughero;

per la provincia di Forli', il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1957, relativo agli operai dipendenti dalle industrie dei prodotti del legno e del sughero;

per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 16 dicembre 1957, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero;

per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo integrativo 1 dicembre 1954, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero;

per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 4 giugno 1957, relativo agli operai addetti alle industrie del legno; l'accordo collettivo 4 giugno 1957, relativo agli operai addetti all'industria del legno sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle province di Bologna, Forli', Modena e Reggio Emilia e dalle imprese del legno della provincia di Ferrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 luglio 1901

GRONCHI

FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 22 settembre 1961 Atti dei Governo, registro n. 140, foglio n. 90. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero; Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale della Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno - U.I.L. -; e, in pari data, tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la. Federazione Nazionale Lavoratori del Legno - C.I.S.Na.L -; Visto, per la provincia di Forli', il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1957, stipulato tra l'Associazione degli Industriali di Forli', l'Associazione degli Industriali di Rimini e Circondario e la Camera, Confederale del Lavoro di Forli' - C.G.I.L. -, la Camera Confederale del Lavoro di Rimini - G.G.I.L. -. l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la Provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 16 dicembre 1957, stipulato tra l'Associazioni Provinciale degli Industriali e la. Federazione Provinciale Lavoratori Legno - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale Lavoratori del Legno - U.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno - C.G.I.L. -; Visto, per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo integrativo 1 dicembre 1954, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -; Visti, per la provincia di Ferrara.: il contratto collettivo integrativo 4 giugno 1957, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e la Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e delle Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Unitario Lavoratori Legno Artistiche e Varie - S.U.L.L.A.V., l'Unione italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie - U.I.L. Legno -; l'accordo collettivo 4 giugno 1957, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto di pari data; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Bologna, in data 13 agosto 1960, n. 5 della, provincia di Forli', in data 5 agosto 1960, n. 26 della provincia di Modena, in data 19 gennaio 1960, n. 5 della provincia di Reggio Emilia, in data 10 giugno 1960, n. 1 della provincia di Ferrara, in data 12 ottobre 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico: I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali del legno e del sughero; per la provincia di Forli', il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1957, relativo agli operai dipendenti dalle industrie dei prodotti del legno e del sughero; per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 16 dicembre 1957, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero; per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo integrativo 1 dicembre 1954, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero; per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 4 giugno 1957, relativo agli operai addetti alle industrie del legno; l'accordo collettivo 4 giugno 1957, relativo agli operai addetti all'industria del legno sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle province di Bologna, Forli', Modena e Reggio Emilia e dalle imprese del legno della provincia di Ferrara.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 settembre 1961

Atti dei Governo, registro n. 140, foglio n. 90. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 10 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 19 GIUGNO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 26 APRILE 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1956, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE DEI PRODOTTI DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI FORLI' Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 16 DICEMBRE 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1956, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI MODENA Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 1 dicembre 1954, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1953. DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 4 GIUGNO 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1956, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI FERRARA Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO 4 GIUGNO 1957, PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DI LAVORO AGLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI FERRARA Parte di provvedimento in formato grafico

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