DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1028
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
Visto, per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra la Unione Industriale e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale - C.I.S.L. - l'Unione italiana Lavoro U.I.L.; e in pari data, tra l'Unione Industriale e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
Visto, per le zone del Verbano Cusio ed Ossola, lo accordo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra la Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola e il Sindacato Provinciale Industrie Estrattive, la Libera Federazione italiana Lavoratori Industrie Estrattive, l'Unione italiana Lavoratori Miniere e Cave - U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 25 della provincia di Cuneo, in data 20 luglio 1960, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; - per le zone del Verbano - Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Cuneo e delle zone del Verbano, Cusio ed Ossola.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 92. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI CUNEO Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DELL'11 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI SCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI NELLE ZONE DEL VERBANO-CUSIO ED OSSOLA Parte di provvedimento in formato grafico
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