DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1961, n. 1037
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;
Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nel corso dell'esercizio finanziario 1961-1962 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per esigenze speciali e per istruzione, diciotto sottufficiali di complemento e ottanta graduati e militari di truppa in congedo illimitato, di tutti i ruoli e categorie, purche' ancora soggetti a obblighi militari.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascun Comando di regione aerea, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale in cui sara' indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o Reparto di destinazione.
GRONCHI ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 ottobre 1961
Atti del Governo registro n. 141, foglio n. 3. - VILLA
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