DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1061

Type DPR
Publication 1961-07-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge i ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 19.59. n. 741;

Visti, per la provincia di Belluno:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Bellino, in data 1 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 30 ottobre 1953, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, del contratto indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Belluno.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1691.

Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 145. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 30 OTTOBRE 1953, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI LA LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI NELLA PROVINCIA DI BELLUNO Parte di provvedimento in formato grafico

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