DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1961, n. 1067
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia, ai pensionati di invalidita' e vecchiaia; Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione dell'art. 5, comma primo, alla determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia, per il periodo 1 novembre 31 dicembre 1955 e per gli anni 1956, 1957, 1958, 1959 e per il periodo 1 gennaio - 31 agosto 1960 derivanti all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per effetto della erogazione delle prestazioni sanitarie a favore dei pensionati della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali aventi diritto all'assistenza da parte di detto ente; Considerato che, in applicazione del predetto art. 5., lettera c), l'onere per l'assistenza a favore dei predetti pensionati e' posto a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza; Considerati il numero dei pensionati ed il costo medio dell'assistenza comprensivo della quota di spese generali; Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: L'onere derivante all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico dalla corresponsione delle prestazioni sanitarie a favore dei titolari di pensioni dirette ed indirette della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e' determinate in complessive lire 12.512.494, di cui lire 224.087 per il periodo 1 novembre - 31 dicembre 1955, lire 1.693.858 per l'anno 1956, lire 2.127.176 per l'anno 1957, lire 2.552.741 per l'anno 1958, lire 3.335.653 per l'anno 1951 e lire 2.578.979 per il periodo 1 gennaio - 31 agosto 1960 Tale onere e' posto a carico della predetta Cassa pensioni. L'onere relativo al periodo 1 novembre - 31 dicembre 1955 comprende le spese per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie previste dall'art. 5 comma terzo, della citata legge n. 692.
GRONCHI TAVIANI - SCELBA - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 26. - VILLA
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