DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1085

Type DPR
Publication 1961-07-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956, per i dipendenti degli Istituti di Cura Privati;

Visto per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 19 agosto 1957, stipulato tra l'Associazioni Nazionali degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti case di Cura Private - U.I. L. ;

Visto per le province di Imperia e Savona il contratto collettivo integrativo 20 giugno 1959, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e i Sindacati Provinciali Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.I.S.L. -, i Sindacati Provinciali Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.G.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Genova, in data 19 aprile 1960, degli arti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per i dipendenti dagli Istituti di Cura Privati: per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 19 agosto 1957; per le province di Imperia e Savona, il contratto collettivo integrativo 20 giugno 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli Istituti di cura privati delle province di Genova Imperia e Savona.

GRONCHI FANFANI - SULLO Visto il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1961

Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 118. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 19 AGOSTO 1957, PER I DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI GENOVA Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 GIUGNO 1959, PER I DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLE PROVINCE DI IMPERIA E SAVONA Parte di provvedimento in formato grafico

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