DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1961, n. 1086

Type DPR
Publication 1961-09-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693;

Vista la legge 20 dicembre 1960, n. 1527;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105;

Visto il decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1100, che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo;

Visti i decreti presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101, 1102, 1103, 1104; 24 dicembre 1959, numeri 1108 e 1109; 28 giugno 1960, n. 588; 30 giugno 1900, n. 592; 17 settembre 1960, n. 1220: 20 dicembre 1960, n. 1543; 24 dicembre 1960, numeri 1585 e 1586 e 3 aprile 1961, numeri 320 e 321 che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e da' esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che da' esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte seconda dello stesso Accordo;

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e da esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che da' piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra, il 23 maggio 1956;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo Studi per l'Unione dogariale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 258, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957, a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e le successive aggiunte e modificazioni apportate a detta tariffa con i decreti presidenziali 26 dicembre 1960, n. 1700 e 7 gennaio 1961, n. 1;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1587, che stabilisce le modalita' di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di sospendere temporaneamente il dazio doganale sul frumento;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

E' sospesa, fino al 31 maggio 1962, l'applicazione del dazio sui quantitativi di frumento, che, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, vengono importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione dei semolini, delle paste alimentari, delle farine, considerati nel successivo art. 2, esportati entro la data predetta. L'applicazione del dazio, e', altresi', sospesa sui quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione di prodotti da forno esportati, limitatamente al contenuto in farina da accertarsi mediante analisi.

Art. 2

La quantita' di frumento da ammettere all'importazione con il beneficio previsto dall'art. 1, per ciascuno dei seguenti prodotti, e' cosi' fissata nelle corrispondenti misure: a) per kg. 100 di semolini o pasta di prima classe primo rendimento, con contenuto in ceneri non inferiore allo 0,65% e non superiore allo 0,85% sul secco: kg. 185 di frumento duro; b) per kg. 100 di paste alimentari speciali (paste all'uovo e paste glutinate): kg. 1858 di frumento duro; c) per kg. 100 di farina di prima classe, primo rendimento, con massimo di ceneri dello 0,60% sul secco: kg. 180 di frumento tenero; d) per kg: 100 di farina di prima classe, secondo rendimento, con massimo di ceneri dello 0,73% sul secco: kg. 155 di frumento tenero; e) per kg. 100 di farina, di terzo rendimento, con massimo di ceneri dello 0,80% sul secco: kg. 130 di frumento tenero.

Art. 3

La importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui al precedente art. 1, esportati verso gli altri Paesi membri della Comunita' economica europea, e' subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587. Tale diritto e' riscosso nella misura e con le modalita' previste dai comma primo e secondo dell'art. 4 del citato decreto. Ai fini dell'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento, la base imponibile e' costituita dal valore del grano accertato in dogana all'atto della sua importazione a reintegro, in conformita' dell'art. 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.

Art. 4

null

GRONCHI FANFANI -TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - PELLA - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte del conti, addi' 27 ottobre 1961

Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 52. VILLA

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