DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1093
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla, predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Potenza, l'accordo collettivo 6 luglio 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della trebbiatura, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Vista la pubblicazioni nell'apposito Bollettino n. 2 della provincia di Potenza, in data 4 marzo 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Potenza, l'accordo collettivo 6 luglio 1959 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti industria della trebbiatura, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nell'accordo di cui al primo comma, addetti alla trebbiatura, della, provincia di Potenza.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1961
Atti di Governo, registro n. 140, foglio n. 147. - VILLA
Accordo
ACCORDO COLLETTIVO 6 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI POTENZA Parte di provvedimento in formato grafico
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