DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 1095
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Perugia in data 16 marzo 1960 per la classifica in comprensorio di bonifica montana del bacino del Corno e del Medio Nera, interessante per la loro totale superficie i comuni di Preci, Vallo di Nera, Sant'Antonio di Narco, Scheggino, in provincia di Perugia;
Montefranco, Arrone, Polino e Ferentillo, in provincia di Terni e per parte del loro territorio i comuni di Norcia, Cerreto di Spoleto, Sellano, Poggiodomo, Cascia, Monteleone di Spoleto, in provincia di Perugia; Leonessa, in provincia di Rieti, esteso per ha. 53.851, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Corno, riclassificato come tale con decreto interministeriale del 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1953, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 344;
Vista la proposta dello stesso Ispettorato tendente a rettificare con l'occasione il perimetro del preesistente comprensorio di bonifica montana del Corno nel senso di distaccare dal comprensorio la quota parte del territorio comunale di Arquata del Tronto e di Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno, per assegnarla al limitrofo comprensorio del Tronto e Tenna e di distaccare anche la quota parte del territorio comunale di Castel Sant'Angelo in provincia di Macerata per inserirlo nel comprensorio dell'Alto Nera, anch'esso limitrofo al Corno;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella, quale e' indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste, il quale nell'esprimere parere favorevole alla proposta di classifica dei nuovi territori del Corno e Medio Nera, non ha ravvisato la opportunita' che si addivenga alla rettifica del perimetro del primitivo comprensorio del Corno, al fine di rispettare, per quanto possibile, anche nella classifica dei comprensori di bonifica montana, l'integrita' dei bacini montani classificati tali ai sensi e per gli effetti della legge 23 dicembre 1923, n. 3267;
Considerato che quanto rilevato dal Consiglio superiore e' esatto per cio' che concerne le porzioni di territorio dei comuni di Arquata del Tronto e di Montemonaco, le quali, se assegnate al limitrofo comprensorio del Tronto e Tenna, verrebbero ad alterare la integrita' del bacino montano del Corno, mentre lo stesso inconveniente non si verificherebbe assegnando in via definitiva, al comprensorio dell'Alto Nera la porzione di territorio del comune di Castel Sant'Angelo, estesa per ha. 1249 - contemporaneamente ricadente anche nel comprensorio del Corno - in quanto, per la sua particolare configurazione, pur facendo parte del bacino del Corno, puo' considerarsi come bacino imbrifero a se' stante in cui gli interventi sistematori possono essere studiati ed attuati separatamente dal restante bacino senza comprometterne la loro efficienza, tanto piu' che l'attivita' economica della popolazione di Castel Sant'Angelo gravita tutta verso la zona dell'Alto Nera e verso Macerata;
Viste le lettere n. 1355 in data 8 marzo 1961 del Ministero dei lavori pubblici e n. 121308 in data 19 maggio 1961 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il territorio del bacino del Corno e del Medio Nera, interessante per la loro totale superficie i comuni di Preci, Vallo di Nera, Sant'Anatolio di Narco, Scheggino, in provincia di Perugia; Montefranco, Arrone, Polino e Ferentillo, in provincia di Terni e per parte del loro territorio i comuni di Norcia, Cerreto di Spoleto, Sellano, Poggiodomo, Cascia, Monteleone di Spoleto, in provincia di Perugia; Leonessa, in provincia di Rieti, esteso per ha. 53.851 e' classificato di bonifica montana ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, quale ampliamento del preesistente comprensorio di bonifica montana del Corno e rimane delimitato secondo la linea segnata in verde nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto
Art. 2
La quota parte del territorio comunale di Arquata del Tronto estesa per ha. 546 circa, nonche' la quota parte del territorio comunale di Montemonaco, estesa per ha. 20 circa, entrambi in provincia di Ascoli Piceno, restano inseriti nel perimetro del comprensorio di bonifica montana del Corno, secondo la linea segnata in rosso nella predetta corografia su scala 1: 100.000, mentre la quota parte del territorio comunale di Castel Sant'Angelo, in provincia di Macerata, estesa per ha. 1249 circa ne viene distaccata per restare definitivamente ed unicamente inclusa nel perimetro del comprensorio di bonifica montana dell'Alto Nera.
GRONCHI RUMOR - ZACCAGNINI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato atta Corte dei conti, acidi 23 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 48. - VILLA
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