DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1102

Type DPR
Publication 1961-07-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega, il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia, di Cremona, l'accordo collettivo 11 luglio 1958, per la trebbiatura del frumento e dei semi, stipulato tra l'Associazione Trebbiatori e Motoaratori, l'Associazione degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera del Lavoro - C.G.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Cremona, in data 18 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 11 luglio 1958 per la trebbiatura del frumento e dei semi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura ed alle attivita' minori, connesse e comunque considerate nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Cremona.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1961

Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 148. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 11 LUGLIO 1958, PER LA TREBBIATURA DEL FRUMENTO E DEI SEMI DELLA PROVINCIA DI CREMONA Parte di provvedimento in formato grafico

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