DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1961, n. 1112
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;
Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693;
Vista la legge 20 dicembre 1960, n. 1527;
Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105;
Visto il decreto presidenziale 26 dicembre 1958, numero 1100, che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo;
Visti i decreti presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101, 1102, 1103, 1104; 24 dicembre 1959, numeri 1108 e 1109; 28 giugno 1960, n. 588; 30 giugno 1960, n. 592; 17 settembre 1960, n. 1220; 20 dicembre 1960, n. 1543; 24 dicembre 1960, numeri 1585 e 1586 e 3 aprile 1961, numeri 320 e 321 che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e da' esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluse a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;
Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che da' esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;
Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e da' esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti di America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dello Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;
Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che da' piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulla tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati;b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e le successive aggiunte e modificazioni apportate a detta tariffa con i decreti presidenziali 26 dicembre 1960, n. 1700 e 7 gennaio 1961, n. 1;
Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1587, che stabilisce le modalita' di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria per il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla tabella annessa al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1586, e alla tabella B annessa al decreto presidenziale 3 aprile 1961, n. 321, sono apportate le seguenti variazioni riflettenti i contingenti per i prodotti sottoindicati che debbono essere importati sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze: a) e' ridotto a tonnellate 250 il contingente di allumina (nota alla voce della tariffa doganale ex 28.20-a), ammessa in esenzione da dazio se destinata ad essere impiegata nella fabbricazione della gomma sintetica; b) e' ridotto a tonnellate 2 il contingente di fluotantalato di potassio (voce ex 28.29-c), ammesso in esenzione da dazio se destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della gomma sintetica; c) e' ridotto a tonnellate 150 il contingente di terziario dodecil mercaptano (nota alla voce ex 29.31-i), ammesso in esenzione da dazio se destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della gomma sintetica; d) e' ridotto a metri cubi 370.000 il contingente di legno tropicale (voce 44.03-b-2), ammesso in esenzione da dazio.
Art. 2
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente di ferro-cromo ammesso in esenzione da dazio di cui alla tabella annessa al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1586 (nota alla voce 73.02-e-2), e' ripartito come segue: a) tonnellate 9.000 per le importazioni da Paesi non facenti parte della Comunita' economica europea; b) tonnellate 11.000 per le importazioni dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea, scortate dal prescritto certificato.
Art. 3
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le agevolazioni daziarie, che sono previste dalle note alle voci n. 29.31-d e n. 38.08-b-1 della vigente tariffa doganale per il sodio dimetilditiocarbammato e per il sapone resinico di potassio, e dalla nota alla voce numero 28.281, istituita con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1100, per l'ossido di vanadio, sono da applicare esclusivamente e rispettivamente per il sodio dibutildiocarbammato, per i saponi potassici di resine disproporzionate e per il pentossido di vanadio. Per tali nuove concessioni continuano ad applicarsi, per le provenienze dai Paesi estranei alla Comunita' economica europea, i dazi che erano stati rispettivamente stabiliti, per le suddette agevolazioni, con decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1586. I contingenti, che con quest'ultimo decreto erano stati stabiliti in esenzione daziaria per l'ossido di vanadio, per il sodio dimetilditiocarbammato e per il sapone resinico di potassio, sono abrogati. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono fissati i contingenti, da ammettere in esenzione daziaria, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, nella misura di tonnellate 85 per il pentossido di vanadio (voce ex 28.28-i) e tonnellate 14 per il sodio dibutilditiocarbammato (voce ex 29.31-a). Tali contingenti, che rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1961, sono comprensivi dei quantitativi gia' importati durante l'anno 1961 a scarico di quelli stabiliti col citato decreto rispettivamente per l'ossido di vanadio e per il sodio dimetilditiocarbammato. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' stabilita la sospensione daziaria, fino al 31 dicembre 1961, per i saponi potassici di resine disproporzionate (voce ex 38.08-b-1).
Art. 4
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppresse le seguenti voci di tariffa con i relativi dazi e osservazioni: ex 27.14-o (nota II); ex 29.22-c-2 (nota); ex 29.24-b (nota); ex 33.01-a-3 (nota); ex 33.01-a-4 (nota 1); ex 33.01-a-4 (nota II); ex 38.05; ex 38.05 (nota); ex 38.08-b-2 (nota), previsti nella tabella annessa al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1586; e le seguenti voci di tariffa, con i relativi dazi e osservazioni: ex 29.13-b-3; ex 29.15-a-8 (nota); ex 44.07, previsti nella tabella B annessa al decreto presidenziale 3 aprile 1961, n. 321. Dalla stessa tabella annessa al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1586 e dalla data indicata al primo comma del presente articolo e' soppressa dalla voce n. 38.08-a "esente - La colofonia destinata ad essere impiegata nella produzione di resine sintetiche e' ammessa alla importazione in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di tonnellate 18.000 annue".
Art. 5
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai prodotti compresi nelle voci della tariffa doganale indicate nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applica il regime daziario a fianco di ciascuno di essi indicato. Agli stessi prodotti, importati dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea e scortati dai prescritti certificati, rimane tuttavia applicabile il regime daziario attualmente in vigore per tali provenienze, qualora risulti piu' favorevole di quello stabilito nella annessa tabella.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - PELLA - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 62. - VILLA
Tabella
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