LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1114
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per lo esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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