DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 1134
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e loro derivati Visto l'art. 32 del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'interno, per la grazia e la giustizia e per le finanze; Decreta:
Articolo unico
Il secondo comma dell'art. 32 del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e loro derivati, e' sostituito dai seguenti: "E' data facolta' si Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quello per le finanze, di variare tale misura, sentita la Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera istituita presso detto Ministero, allorquando se ne rilevi l'opportunita' in relazione alle esigenze del Paese. La scorta di riserva non potra' essere in alcun caso stabilita, in misura superiore al 30 per cento della capacita' dei depositi".
GRONCHI FANFANI - COLOMBO - SCELBA - GONELLA - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 76. - VILLA
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