DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1136

Type DPR
Publication 1961-09-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "Biofisica" e "Genetica medica".

Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di "Statistica" e "Genetica".

Art. 65. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di "Statistica" e "Genetica umana".

Gli articoli 113 e 114, relativi alla "Scuola di specializzazione in Radiologia medica e radioterapia sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il seguente nuovo ordinamento.

Scuola di specializzazione in Radiologia medica e Medicina nucleare

Art. 113. - La scuola ha la durata di tre anni. La iscrizione per ogni anno accademico e' limitata a quindici allievi.

Le materie d'insegnamento sono:

Primo anno:

1) Elettrologia;

2) Fisica delle radiazioni;

3) Tecnica della radiodiagnostica generale e speciale;

4) Anatomia radiologica e fisiologica normale.

Secondo anno:

1) Semeiotica radiologica;

2) Diagnostica radiologica (I);

3) Radiobiologia sperimentale e clinica;

4) Tecnica e metodica della radioterapia (Raggi X, sostanze radioattive, naturali e artificiali);

Terzo anno:

1) Diagnostica radiologica (II);

2) Principi, tecnica e metodica dell'impiego degli isotopi radioattivi in Medicina;

3) Radioterapia clinica;

4) Terapia fisica con onde elettriche (diatermia, marconiterapia, ultrasuoni), Fototerapia.

Art. 114. - Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'Istituto di radiologia secondo quanto verra' stabilito dal direttore. Ogni materia di insegnamento e' anche materia d'esame il cui superamento 8 condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Gli insegnamenti del 3° anno saranno integrati da conferenze su argomenti di particolare importanza (Radiologia in medicina legale e mutualistica. Protezione ed igiene del lavoro radiologico).

Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 64. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione: Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "Biofisica" e "Genetica medica". Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di "Statistica" e "Genetica". Art. 65. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di "Statistica" e "Genetica umana". Gli articoli 113 e 114, relativi alla "Scuola di specializzazione in Radiologia medica e radioterapia sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il seguente nuovo ordinamento. Scuola di specializzazione in Radiologia medica e Medicina nucleare Art. 113. - La scuola ha la durata di tre anni. La iscrizione per ogni anno accademico e' limitata a quindici allievi. Le materie d'insegnamento sono: Primo anno: 1) Elettrologia; 2) Fisica delle radiazioni; 3) Tecnica della radiodiagnostica generale e speciale; 4) Anatomia radiologica e fisiologica normale. Secondo anno: 1) Semeiotica radiologica; 2) Diagnostica radiologica (I); 3) Radiobiologia sperimentale e clinica; 4) Tecnica e metodica della radioterapia (Raggi X, sostanze radioattive, naturali e artificiali); Terzo anno: 1) Diagnostica radiologica (II); 2) Principi, tecnica e metodica dell'impiego degli isotopi radioattivi in Medicina; 3) Radioterapia clinica; 4) Terapia fisica con onde elettriche (diatermia, marconiterapia, ultrasuoni), Fototerapia. Art. 114. - Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'Istituto di radiologia secondo quanto verra' stabilito dal direttore. Ogni materia di insegnamento e' anche materia d'esame il cui superamento 8 condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Gli insegnamenti del 3° anno saranno integrati da conferenze su argomenti di particolare importanza (Radiologia in medicina legale e mutualistica. Protezione ed igiene del lavoro radiologico). Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1961

Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 64. - VILLA

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