DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1146
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 292, relativo agli insegnamenti della Scuola di specializzazione in Oculistica e' aggiunto quello di: "Ortottica e mobilita' oculare". Art. 293, relativo alla Scuola, di specializzazione in Oculistica, e' aggiunto il seguente comma il numero complessivo di studenti iscritti ai tre anni del corso di specializzazione e' di venti". Gli articoli 314, 315, 316 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in igiene generale e speciale Art. 314. - La Scuola ha la durata di due anni. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) Demografia e statistica sanitaria; 2) Legislazione sanitaria e medica preventiva; 3) Malattie infettive e parassitarie; 4) Chimica applicata, all'igiene; 5) Fisica applicata all'igiene; 6) Microbiologia; 7) Ingegneria sanitaria; 8) Epidemiologia e profilassi generale; 9) Epidemiologia, e profilassi speciale; 10) Igiene speciale; 11) Tecnica ed esercitazioni di laboratorio. Art. 315. - Gli esami di profitto sono distribuiti in due anni. Alla fine del primo anno sono da superare gli esami di: 1) Demografia e statistica sanitaria; 2) Epidemiologia e profilassi generale; 3) Chimica applicata all'igiene; 4) Fisica applicata all'igiene; 5) Microbiologia; 6) Ingegneria, sanitaria. Alla fine del secondo anno sono da superare gli esami di: 1) Legislazione sanitaria e medicina preventiva; 2) Malattie infettive e parassitarie; 3) Epidemiologia e profilassi speciale; 4) Igiene speciale; 5) Tecnica ed esercitazioni di laboratorio. Art. 316. - IL numero degli iscritti non puo' superare i quaranta per ogni anno. L'ammissione alla Scuola viene regolata, da un esame scritto vertente su un tema di epidemiologia e di igiene generale e speciale. Alla fine del corso gli iscritti saranno sottoposti agli esami di diploma consistenti in tre prove: una di laboratorio, riguardante le materie per le quali nei due anni si sono fatte esercitazioni pratiche; una orale di igiene e generale e speciale a la discussione di una dissertazione scritta, precedentemente depositata nella segreteria della Facolta' di medicina. Dopo l'art. 380, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare Art. 381. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa la Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare. Art. 382. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialistica in Chirurgia vascolare e' di due anni. Art. 383. - Possono ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati in Medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti di venti in ogni anno di corso. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 384. La Scuola a costituita presso l'Istituto di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica ed e' diretta dal titolare della cattedra, di Patologia, speciale chirurgica e propedeutica clinici coadiuvato da docenti particolarmente competenti in Patologia chirurgica, vascolare. Art. 385. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 1° anno 1) Anatomia macro e microscopia dell'apparato vascolare; 2) Fisiopatologia della circolazione periferica e della coagulazione sanguigna; 3) Anatomia patologica delle malattie dell'apparato vascolare; 4) Semeiotica fisica e strumentale dell'apparato vascolare; 5) Studio radiologico delle malattie vascolari; 6) Vasculopatie di interesse dermatologico. 2° anno: 7) Malattie delle arterie; 8) Malattie delle vene; 9) Malattie dei piccoli vasi; 10) Malattie del sistema linfatico; 11) Terapia medica delle malattie vascolari; 12) Terapia chirurgica delle malattie vascolari. Art. 386. - Le lezioni saranno integrate da esercitazioni pratiche. Art. 387. E' necessaria per l'ammissione agli esami la frequenza, alle lezioni ed alle esercitazioni. Art. 388. - Il superamento degli esami del primo anno e' condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Art. 389. Alla fine del corso i candidati all'esame di diploma dovranno presentare a dissertazione scritta su un argomento di patologia vascolare, da discutere in sede di diploma e dovranno sostenere una prova, clinica.
GRONCHI BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1961
Atti del governo, registro n. 141, foglio n. 68. - VILLA
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