DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1158

Type DPR
Publication 1961-09-13
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numeri 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto, dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 42 - Agli insegnanti complementari del corso di, laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di: Fisiopatologia (annuale); Fisica del terreno agrario (annuale); Miglioramento genetico delle piante agrarie (annuale); Fitoiatria (semestrale); Igiene, zootecnica (semestrale); Fisiologia vegetale (annuale); Metodologia statistica (annuale). Art. 49, relativo agli Istituti e' abrogato e sostituito dal seguente: Gli Istituti della Facolta' di agraria sono i seguenti 1) Istituto Agronomica e coltivazioni erbacee, cui fanno capo gli insegnamenti di Agronomia generale, Coltivazioni erbacee, Orticoltura e floricoltura, Ecologia, Miglioramento genetico delle piante agrarie, Fisica del terreno agrario, Agricoltura, tropicale e subtropicale, Metodologia statistica 2) Istituto di coltivazioni arboree, cui fanno capo gli insegnanti di: Coltivazioni arboree, Viticoltura, Olivicoltura. 3) Istituto di Chimica agraria, cui fanno capo gli insegnamenti di: Chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica, Chimica organica, Chimica agraria (biennale). 4) Istituto di patologia vegetale, cui fanno capo gli insegnamenti di: Patologia vegetale, Fisiopatologia, Fitoiatria, Entomologia agraria. 5) Istituto di Microbiologia agraria e tecnica, cui fa capo l'insegnamento di Microbiologia agraria e tecnica. 6) Istituto di zootecnica, cui fanno capo gli insegnamenti di: Zootecnia generale, Zootecnia speciale, Aviconiglicoltura, Igiene zootecnica. 7) Istituto di Anatomia e fisiologia degli: animali domestici cui fanno capo gli insegnamenti di: Zoologia generale, Anatomia e fisiologia degli animali domestici. 8) Istituto di Meccanica agraria, cui fanno capo gli insegnamenti di: Matematica, Fisica, Meccanica 9) Istituto di Costruzioni rurali, cui fanno capo gli insegnamenti di: Topografia e costruzioni rurali, idraulica agraria, Tecnica della bonifica. 10) Istituto di Industrie agrarie cui fa capo l'insegnamento delle industrie agrarie. 11) Istituto di Economia e politica, agraria, cui fanno capo gli insegnamenti di: Principi di economia politica e statistica, Economia e politica agraria (biennale), Cooperazione agricola. 12) Istituto di Estimo rurale e contabilita', cui fa capo l'insegnamento di Estimo rurale e contabilita'. 13) Azienda agraria sperimentale "Enrico Pantanelli". 14) Azienda agraria sperimentale "Vincenzo Ricchioni". Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: Letteratura umanistica; Paleografia greca; Numismatica. La denominazione dell'insegnamento complementare, di "Filologia bizantina" viene mutata in "Filologia e storia bizantina". Art. 60. - Agli Istituti annessi alla Facolta' di lettere e filosofia viene aggiunto: "Istituto di paleografia".

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1961

Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 52. - VILLA

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