DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1961, n. 1172
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 4 maggio 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Puericultura" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi, o parte di essi, previsti nella convenzione stessa, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 5. - VILLA
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Torino-art. 1
Rep. n. 283 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Puericultura" presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantuno addi' quattro del mese di maggio, in una sala dell'Universita' degli studi di Torino (via G. Verdi, 8) innanzi a me, dott. prof. Filippo Edoardo Strumia, direttore amministrativo e funzionario delegato ai rogiti con decreto rettorale in data 10 gennaio 1964; Omessa la presenza dei testimoni, avendovi le parti, con il mio consenso rinunciato; Sono comparsi e si sono personalmente costituiti i signori: 1) Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902, nella sua qualita' di rettore, legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino, con l'assistenza del dott. Ivo Mattucci, direttore amministrativo dell'Universita', nato a Camerino il 30 dicembre 1901, in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione di detta Universita' in data 17 marzo 1961, che si allega per estratto autentico al presente atto sotto la lettera A); 2) Ricaldone prof. Paolo, nato a Mirabello Monferrato il 9 maggio 1885, presidente del Consiglio di amministrazione, della Cassa di risparmio di Torino o legale rappresentante della stessa; Con l'intervento del dott. Angelo Colombo, nato a Torino il 29 luglio 1905, direttore generale dell'Istituto, in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino in data 29 marzo 1961, che si allega per estratto autentico al presente atto sotto la lettera B); Comparenti della cui identita' personale io, sottoscritto ufficiale rogante sono certo; Premesso: a) che lo statuto della Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e successive modificazioni, comprende fra le materie d'insegnamento per il corso di laurea in medicina e chirurgia la puericultura; b) che tale insegnamento si svolge nella nostra Universita' dal 1938 per incarico; c) che gli studi nel campo della puericultura hanno assunto in notevole incremento in Italia e all'estero con la creazione di numerose cattedre di ruolo per la puericultura; d) che nell'intendimento di potenziale anche in Torino gli studi inerenti all'assistenza del bambino sano e' stato creato un Istituto di puericultura con sede in piazza Polonia; e) che, a conclusioni di precedenti intese verbali, la Cassa di risparmio di Torino e' venuta nella determinazione di garantire I mezzi finanziari occorrenti per la istituzione presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di puericultura nell'ambito dell'istituto di puericultura; f) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, con deliberazione in data 8 marzo 1961, il Senato accademico con deliberazione pure in data 8 marzo 1961 ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' con deliberazione in data 17 marzo 1961, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della puericultura; Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Torino, e' istituto, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina o chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo del testo unico delle leggi sulla Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della puericultura.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Torino-art. 2
Art. 2. La Cassa di risparmio di Torino, con sede in via XX Settembre 31 corrispondera' alla Universita' di Torino a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, in due rate semestrali anticipate la somma di annue L. 3.200.000 (tremilioni duecentomila) per il finanziamento di dello posto ti professore di ruolo. Il predetto ente corrispondera' inoltre alla Universita' di Torino, oltre a quanto indicalo nel comma precedente, l'ulteriore somma di L. 640.000 (seicentoquarantamila) annue, pari il 20% del contributo di L. 3.200.000, al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza e assistenza. La Cassa di risparmio di Torino aumentera' proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo, previsto dal successivo art. 4.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Torino-art. 3
Art. 3. L'Universita' degli studi di Torino in dipendenza della istituzione del posto di cui all'art. 1, ed in esecuzione degli accordi sopra citati, versera' annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare del posto di professore di ruolo assegnato alla Cattedra di puericultura nel loro importo al lordo di ogni ritenuta. L'Universita' degli studi di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente articolo II), comma secondo, per gli effetti suindicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo ed articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Torino-art. 4
Art. 4. Qualora, in seguito a variazione del trattamento economico del personale professore di ruolo, disposto dallo Stato, le somme di cui all'art. 2 risultassero inferiori a quelle necessarie alla Universita' degli studi di Torino per versare allo Stato le somme dovute ai sensi del suddetto art. 3 per il predetto posto di professore di ruolo, la Cassa di risparmio di Torino versera' annualmente, per tutta la durata della presente convenzione, alla Universita' di Torino la somma occorrente per integrare la differenza dello stesso. L'alimento del contributo decorrera' dalla data del provvedimento, per opera del quale il costo del mantenimento del posto avra' superato la spesa di L. 3.2100.000 annue.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Torino-art. 5
Art. 5. La presente convenzione avra' la durata di 20 anni a decorrere dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di professore di ruolo, e si intendera' facilmente rinnovata per un uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Torino-art. 6
Art. 6. Qualora, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, venisse a cessare il contributo previsto dall'art. 2 sopra trascritto, o la presente convenzione non venisse rinnovata alla scadenza, ovvero la Facolta' di medicina e chirurgia ritenesse esaurito lo scopo oggetto della istituzione del posto di cui trattasi, in conseguenza del raggiunto risultato degli studi e delle ricerche nel campo della puericultura, il posto di professore di ruolo di cui al precedente art. 1 verra' senza altro soppresso e conseguentemente il relativo titolare cessera' dal servizio.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Torino-art. 7
Art. 7. La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Torino-art. 8
Art. 8. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Torino, sara' registrata in esenzione della tassa di registro ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 14 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-14;1592). Richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto che leggo ai signori comparenti i quali, a mia domanda lo dichiarano conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono, come appresso, insieme con me ufficiale rogante. La presente convenzione, redatta in originale ed in una copia, consta di fogli quattro e facciate quattro. Mario Allara - Ricaldone Paolo - Angelo Colombo Ivo Mattucci - Filippo Edoardo Strumia, uff. rogan te Registrato in Torino, addi' 9 maggio 1961 al n. 3063, volume 21, atti pubblici amministrativi. Esatte L. esente. (L.S.) Il direttore distrettuale: f.to MOLLURA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.