DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 1174
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1033, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma in data 18 aprile 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Parma.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Radiologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Parma nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo, sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 9. - VILLA
Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Parma-art. 1
Repertorio n. 159 Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Radiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia della universita' degli studi di Parma. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantuno questo giorno 18 del mese di aprile, in una sala del Palazzo universitario, posto in Parma, in via dell'Universita' al civico n. 12, dinanzi a me dott. Gian Paolo Usberti, nato a Parma il 20 aprile 1926, consigliere in ruolo dell'Universita' degli studi di Parma, delegato a ricevere gli atti con decreto del rettore in data 12 gennaio 1961, n. 23, registro 30 e alla presenza del signori: dott. Franco Quarantelli, nato a Noceto (Parma) il 28 dicembre 1935 e il sig. Ugo Anghinetti, nato a Cortile S. Martino (Parma) il 9 marzo 1912; testimoni Idonei, al termini di legge e da me personalmente conosciuti si sono costituiti i signori: prof Gian Carlo Venturini, nato a Parma il 22 gennaio 1911, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di Rettore Magnifico e presidente delle Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Parma, a cio' autorizzato con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 13 febbraio 1961, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera A); dott. Giovanni Poli, nato a Montecchio Emilia (Reggio Emilia) il 6 novembre 1909, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di commissario prefettizio degli Ospedali l'uniti di Parma in conformita' alla deliberazione commissariale in data 1 febbraio 1961, n 67, approvata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica in data 22 marzo 1961, n. 1122/1120, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera R); ed assistito dal direttore amministrativo dell'ente dottor Ugo Testi, nato ad Arezzo il 2 aprile 1909; Premesso che l'art. 27 dello statuto dell'Universita' degli studi di Parma comprende fra gli altri l'insegnamento della "Radiologia", Il quale a norma del vigente ordinamento didattico e' obbligatorio per gli studenti della Facolta' di medicina e chirurgia; che a conclusione di precedenti intese gli Ospedali riuniti di Parma, con la sopracitata, deliberazione hanno deliberato di fornire i mezzi finanziari occorrenti per la istituzione, presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Parma di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di radiologia; che la Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione con le rispettive deliberazioni in data 27 gennaio 1961, 2 febbraio 1961, e 13 febbraio 1961, che si allegano al presente atto perche' ne facciano parte integrante sulle lettere - C); D); e A), gia' citata hanno deliberato nell'ambito delle rispettive competenze di accettare con grato anima l'offerta degli Ospedali riuniti di Parma; mentre confermano le premesse di cui sopra che formano parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue. Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Parma, sara' istituito un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla stessa facolta', ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento della "Radiologia".
Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Parma-art. 2
Art. 2. Gli Ospedali riuniti di Parma si obbligano a versare all'Universita' degli studi di Parma per il mantenimento del posto di professore di ruolo di Radiologia di cui all'art. 1, il necessario contributo annuo di L. 3.200.000 (tremilioniduecentomila) per il periodo di venti anni consecutivi di cui al successivo art. 6, a decorrere dalla data di nomina del professore stesso, contro l'impegno che il titolare di detto posto assuma gratuitamente la direzione dell'Istituto di radiologia e del radium degli ospedali stessi.
Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Parma-art. 3
Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo, la somma L. 3.200.000, risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta al sensi dell'art. 5 della presente convenzione per il professore di ruolo della cattedra di Radiologia, gli Ospedali riuniti di Parma verseranno annualmente all'Universita', in aggiunta al contributo di cui all'articolo precedente, la somma occorrente per integrare la differenza, a decorrere dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti.
Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Parma-art. 4
Art. 4. L'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Parma si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Parma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L. 640.000 (seicentoquarantamila) annue pari al 20% sugli assegni fissi spettanti al titolare del predetto posto di professore di ruolo, al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente da corrispondere al titolare stesso. L'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Parma, si obbliga altresi' ad alimentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore del professori universitari. Tale aumento decorrera' dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici al professori universitari.
Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Parma-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Parma, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di Radiologia, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' degli studi di Parma versera' altresi' annualmente allo Stato, con l'esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma di L. 640.000 prevista dal precedente art. 4 per gli effetti indicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo ed articolo che verranno stabiliti dal Ministero dei tesoro sullo stato di previsione del bilancio dello Stato.
Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Parma-art. 6
Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina, presso la Universita' degli studi di Parma, del professore titolare della cattedra di Radiologia e si intendera' tacitamente prorogata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata almeno un anno prima della sua ultima scadenza.
Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Parma-art. 7
Art. 7. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora non sia rinnovata alla scadenza; b) se non venga aumentato il contributo secondo gli articoli 8 e 4 della presente convenzione al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli stessi; c) se vengono a cessare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione; d) se venga a cessare per qualsiasi causa la direzione gratuita dell'Istituto di radiologia e del radium degli Ospedali riuniti di Parma, ad opera del titolare della cattedra di Radiologia. Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di Radiologia si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Parma-art. 8
Art. 8. La presente convenzione che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' degli studi di Parma sara' registrata in esecuzione da tasse di registro e bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55), e viene redatta in unico esemplare. Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' l'approvazione e istituira' il posto di ruolo. A richiesta degli interessati io sottoscritto ho ricevuto il presente atto che scritto da persona di mia fiducia su fogli n. tre di carta in complessive pagine sette e parte dell'ottava e' stato firmato dai signori comparenti, dai testimoni e da me sottoscritto, previa integrale lettura da me datane, presenti i testimoni ai comparenti stessi, i quali, da me interpellati, hanno dichiarato di trovarlo conforme alla loro volonta'. Firmati: Dott. Giovanni Poli - Prof. Gian Carlo Venturini - Dott. Ugo Testi - Dott. Franco Quarantelli - Signor Ugo Anghinetti - Dott. Gian Paolo Usberti Registrato a Parma il 22 aprile 1961 al n. 119, vol. 2/71 M.E. Esatte lire: gratis. Il direttore: f.to BARRARO
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