DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1961, n. 1188
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 2 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1436;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito
il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Art. 1
L'uniforme istituita con legge 1 dicembre 1956, n. 1436, e' fornita, a spese dello Stato, al sottoindicato personale in servizio nell'Amministrazione delle dogane: 1) personale delle carriere direttiva e di concetto avente qualifica, non superiore a quella di direttore di dogana di 1ª classe, che presta servizio, per il traffico, internazionale dei viaggiatori, negli uffici doganali delle frontiere terrestri o marittime, o negli aeroporti o nei treni in corsa, o nelle stazioni ferroviarie delle dogane interne; 2) personale della carriera esecutiva che presto servizio negli uffici di cui al precedente punto 1); 3) personale ausiliario che presta servizio in tutti gli uffici doganali.
Art. 2
La foggia e le caratteristiche delle uniformi maschile e femminile per il personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva e per il personale ausiliario sono stabilite nelle tabelle A, B, C, D, secondo i modelli annessi al presente decreto. Nelle predette tabelle sono anche stabiliti i distintivi di qualifica in relazione alle differenti funzioni e carriere del personale.
Art. 3
Al personale indicato nell'art. 1 saranno fornite una uniforme invernale e due estive nella composizione stabilita nella tabella E annessa al presente decreto. Le successive vestizioni saranno, effettuate mediante fornitura dei singoli capi di vestiario allo scadere del periodo minimo di durata previsto, per ciascun capo, nel successivo art. 4.
Art. 4
La durata dei singoli capi di vestiario e' stabiliti come appresso: giacca invernale ed estiva, pantaloni invernali ed estivi; gonna invernale ed estiva, berretto invernale.......... 2 berretto estivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 cappotto; impermeabile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 In caso di anticipato deperimento dei capi di vestiario, sara' provveduto alla loro rinnovazione. La relativa spesa sara' a carico dello Stato, a meno che l'anticipato deperimento non sia da attribuire a negligenza. In tal caso il responsabile e' passibile di addebito che sara' determinato proporzionatamente al minor periodo di uso del capo stesso rispetto alla durata minima per esso prevista. Gli introiti relativi agli addebiti devono essere versati al capitolo 199 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1961-62 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Art. 5
La fornitura delle uniformi sara' effettuata dall'Amministrazione delle dogane mediante assegnazione dei capi di vestiario confezionati. La spesa gravera' sul capitolo 276 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1961-62 e capitoli corrispondenti per i successivi esercizi.
Art. 6
A cura dell'Amministrazione delle dogane sara' istituito uno schedario per la tenuta del conto individuale dei capi di vestiario distribuiti alla prima vestizione e di quelli successivamente rinnovati.
Art. 7
L'uso dell'uniforme in servizio e' obbligatoria per il personale che ne ha avuto l'assegnazione.
GRONCHI FANFANI TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA -
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 79. - VILLA
Tabelle
TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA E Parte di provvedimento in formato grafico
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