DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1961, n. 1192
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, concernente il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta dei Ministri per le finanze, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per il lavoro Decreta:
Art. 1
Il divieto di cui all'art. 1 della legge ottobre 1960, n. 1369, si applica anche nei confronti delle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni ed dei monopoli di Stato. Tuttavia, puo' eccezionalmente derogarsi al divieto ferme restando le disposizioni di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora si renda necessario fronteggiare eventi straordinari di pubblica calamita' ovvero pregiudizievoli della incolumita' pubblica per quanto attiene all'esercizio dei servizi istituzionali delle Amministrazioni predette. Le Amministrazioni, entro le 21 ore, daranno comunicazione agli Ispettorati del lavoro di tutte le misure adottate ai sensi del comma precedente, nonche' della loro cessazione. Alla mano d'opera utilizzata ai sensi del secondo comma del presente articolo, deve assicurarsi il trattamento previsto dal successivo art. 2.
Art. 2
Agli effetti dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, le Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni e dei monopoli di Stato in luogo della responsabilita' e degli obblighi stabiliti dallo stesso art. 3 a carico degli imprenditori, sono tenute ad inserire nei contratti di appalto clausole che assicurino al personale delle imprese il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria durante l'esecuzione dell'appalto. In presenza di piu' contratti collettivi per la stessa categoria, l'obbligo della inserzione deve riflettere le clausole del contratto piu' favorevole. Il trattamento economico non potra' comunque essere inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti dalle anzidette Amministrazioni, ove esista piena corrispondenza di mansioni. Agli effetti del comma precedente, il raffronto economico va riferito allo stipendio o paga base del personale dipendente da ciascuna delle predette Amministrazioni autonome ed alla paga tabellare del contratto collettivo di lavoro della categoria, in relazione al criterio della corrispondenza di mansioni, fermo restando nelle altre voci retributive. Il trattamento previsto dall'anzidetto contratto collettivo. Le predette Amministrazioni autonome devono dare comunicazione dei contratti di appalto ai competenti Ispettorati del lavoro, per la vigilanza sugli adempimenti delle imprese appaltatrici nei confronti dei lavoratori dipendenti. L'Ispettorato del lavoro, sentita la competente Amministrazione autonoma, accerta se nei contratti stessi sussistano gli effettivi requisiti, oggettivi e soggettivi, dell'appalto.
Art. 3
Non e' applicabile alle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato delle poste e telecomunicazioni e dei monopoli di Stato l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
Art. 4
In conseguenza del divieto stabilito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, l'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad avvalersi, con contratto di diritto privato, del personale temporaneo operaio ed impiegatizio in atto utilizzato per le effettive esigenze di servizio. Il personale di cui al comma precedente non acquista la qualita' di operaio o impiegato dello Stato e puo' essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, cessando di diritto dal rapporto di lavoro allo scadere di tale periodo, salvo, nei casi di necessita', una nuova assunzione per un periodo successivo di non piu' lunga durata, non ulteriormente rinnovabile. Nei confronti del personale suddetto sara' applicabile il trattamento economico previsto dall'art. 2 del presente decreto e sara' tenuto conto del trattamento normativo di cui al contratto collettivo di lavoro vigente nel corrispondente settore privato.((1))
GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - SPATARO - SPALLINO - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 38. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.