DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1961, n. 1214
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 17 giugno 1953, n. 539 e 30 agosto 1956, n. 1311;
Veduta la convenzione aggiuntiva in data 16 giugno 1961 per il tramutamento della destinazione del posto di professore di ruolo attualmente assegnato all'insegnamento di politica economica e finanziaria in quello di diritto costituzionale italiano e comparato;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 16 giugno 1961, con la quale si conviene che il posto convenzionato di professore di ruolo originariamente istituito per l'insegnamento di storia dei trattati e politica internazionale e' successivamente assegnato a quello di politica economica e finanziaria venga ora destinato all'insegnamento di diritto costituzionale italiano e comparato, fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione stipulata il 3 giugno 1953, approvata con decreto presidenziale 17 giugno 1953, n. 539.
GRONCHI BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 52. - VILLA
Convenzione aggiuntiva per la istituzione di un posto di ruolo Universita' degli studi di Roma-art. 1
Convenzione aggiuntiva per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di diritto costituzionale italiano e comparato Presso la Facolta' di scienze politiche della Universita' degli studi di Roma. L'anno millenovecentosessantuno, questo giorno sedici del mese di giugno in Roma, in una sala del Rettorato della Citta' universitaria, avanti a me dott. Francesco Ruggeri, direttore amministrativo dell'Universita' di Roma, delegato con decreto rettorale del 20 ottobre 1958, a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Universita' stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e alla presenza dei sottoelencati testimoni, idonei a termini di legge ed a me noti: Cabiddu dott. Ausonio, nato a Baunei (Nuoro) il 19 agosto 1902, funzionario della Universita' di Roma, domiciliato in Roma; Vernoni dott. Mario, nato ad Aleppo (Siria) il 15 febbraio 1898, funzionario del Banco di Roma, domiciliato in Roma; sono comparsi i signori: Papi prof. Giuseppe Ugo, nato a Capua (Napoli) il 19 febbraio 1893, domiciliato in Roma, magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della convenzione con la deliberazione del Consiglio di amministrazione di cui appresso (allegato A che fa parte integrante del presente atto); Ruta dott. Achille, nato ad Aversa (Napoli) il 28 ottobre 1900, domiciliato per la carica presso la sede centrale del Banco di Roma, via del Corso n. 307, delegato alla stipulazione della presente convenzione come da deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco stesso in data 21 aprile 1961 (allegato B che si allega come parte integrante del presente atto); premesso che il 3 giugno 1953 fu stipulata una convenzione, tra il Banco di Roma e questa Universita' per il mantenimento di un posto convenzionato di professore di ruolo da assegnare alla Cattedra di storia dei trattati e politica internazionale e che detta convenzione fu approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1953, n. 539; che successivamente, con atto aggiuntivo del 28 giugno 1956, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1311, l'impegno assunto dal Banco di Roma per il mantenimento della Cattedra di storia dei trattati e politica internazionale venne mutato in altro impegno per il mantenimento di altra Cattedra; e, precisamente, di quella di Politica economica e finanziaria; che la Facolta' di scienze politiche nella seduta del 4 gennaio 1961 ha proposto di assegnare la Cattedra di politica economica e finanziaria ad un posto di ruolo normale e che, nel contempo, ha pregato l'Universita' di chiedere al Banco di Roma che l'impegno da esso Banco assunto per il mantenimento della Cattedra di politica economica e finanziaria venisse mutato nuovamente per il mantenimento di altra Cattedra e, precisamente, di quella di Diritto costituzionale italiano e comparato; Considerato che il posto di ruolo convenzionale e' rimasto libero dal 1 febbraio 1961 e cioe' dalla data dalla quale il titolare della Cattedra di politica economica e finanziaria e' stato trasferito ad un posto di ruolo normale secondo la sopraddetta proposta della Facolta' di scienze politiche del 4 gennaio 1961; che il Banco di Roma ha dichiarato di accettare il tramutamento medesimo; che il Consiglio di amministrazione di questa Universita' ha esaminato ed approvato, nell'adunanza del 23 maggio 1961, la proposta della Facolta' di scienze politiche ed ha autorizzato il Rettore alla stipulazione ed alla firma della presente convenzione; Tutto cio' premesso si conviene e stipula quanto segue: Art. 1. Fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione stipulata il 3 giugno 1953 - ufficiale rogante il dott. Alfredo Masdea, direttore amministrativo dell'Universita' di Roma - approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 1953, n. 539, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1953, l'impegno assunto dal Banco di Roma per il mantenimento, prima, della Cattedra convenzionata di storia dei trattati e politica internazionale e poi, della Cattedra di politica economica finanziaria, si intende nuovamente tramutato, a decorrere dal 1 febbraio 1961, in impegno per il mantenimento della Cattedra convenzionata di diritto costituzionale italiano e comparato.
Convenzione aggiuntiva per la istituzione di un posto di ruolo Universita' degli studi di Roma-art. 2
Art. 2. La presente convenzione, che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' di Roma, sara' registrata in esenzione di tasse di registro a bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55) o del [decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1925-04-09;380). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da medata, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testimoni e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Universita' di Roma. Non si da' lettura del due allegati perche' le parti, con il mio consenso, vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza. Il presente atto consta, escluse le firme, di tre fogli scritti su cinque pagine intere e righe quindici della pagina sesta. Il Rettore: F.to Giuseppe Ugo Papi " Achille Ruta " Ausonio Caliddu - teste " Mario Vernoni - teste L'Ufficiale rogante: f.to Francesco RUGGERI Registrato all'Ufficio 1° Atti pubblici di Roma al n. 6782, mod. 71 M.E., vol. 69, addi 20 giugno 1961. Esatte L. gratis. Il direttore: (firma illeggibile)
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