LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le assicurazioni fatte nello Stato da assicuratori nazionali e da assicuratori esteri operanti in Italia sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A). Agli effetti della presente legge non si considerano tutte nello Stato le assicurazioni stipulate dai predetti assicuratori con contraenti domiciliati od aventi sede all'estero. Sono altresì soggette alle imposte stabilite nell'allegata tariffa, le assicurazioni stipulate con assicuratori all'estero dal persone fisiche o giuridiche domiciliate od aventi sede in Italia. Le imposte non sono applicabili alle assicurazioni che riguardino beni immobili o mobili esistenti all'estero o navi ed aeromobili nazionalità estera. L'imposta, è dovuta quando dell'assicurazione sia fatto uso nello Stato. Le imposte di cui all'allegata tariffa si applicano anche alle assicurazioni da chiunque fatte all'estero quando ne sia fatto uso nello Stato o quando riguardino: a) la vita, o i rischi di infortunio, malattia o responsabilità civile di persone domiciliate o residenti nello Stato; b) rischi della responsabilità civile connessa ad attività economica esercitata nello Stato; c) beni mobili o immobili esistenti nello Stato; d) navi ed aeromobili di nazionalità italiana; e) merci trasportate da o verso l'Italia, quando la assicurazione sia fatta per conto di persone o ditte domiciliate ed aventi sede in Italia e semprechè l'assicurazione stessa non abbia pagato imposta all'estero. Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attività o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento. Nella tariffa speciale (allegato B) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta. Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella allegato C) nonchè quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali. Nulla è innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
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