DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1222
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il regio decreto-legge 10 aprile 1931, n. 634, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1170;
Veduto il decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;
Veduto la legge 2 agosto 1957, n. 699;
Ritenuta l'opportunita' di determinare le materie di insegnamento e di adottare nuovi orari e programmi di insegnamento negli Istituti tecnici agrari, industriali, commerciali, per geometri e nautici;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Gli orari ed i programmi d'insegnamento in vigore negli Istituti tecnici agrari, industriali, commerciali, per geometri e nautici, sono sostituiti, con effetto dall'anno scolastico 1961-62, dagli orari e programmi di insegnamento allegati al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.
Art. 2
Le materie d'insegnamento e le esercitazioni pratiche sono quelle determinate dai programmi di cui al precedente articolo.
Art. 3
Le istruzioni per la prima attuazione dei nuovi orari e programmi sono impartite dal Ministro per la pubblica istruzione.
GRONCHI BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 84. - VILLA
Allegato
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