DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1961, n. 1224

Type DPR
Publication 1961-09-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 30 novembre 1954, n. 1451, concernente l'esodo volontario e la sistemazione del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori gia' di sovranita' italiana in Africa;

Vista la legge 1 marzo 1958, n. 142, contenente norme per il conglobamento totale del trattamento economico al personale gia' appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto in appositi quadri speciali, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 30 novembre 1954, n. 1451;

Vista la legge 18 maggio 1959, n. 342, che estende a talune categorie di personale del municipio di Mogadiscio le norme previste dal ripetuto decreto 30 novembre 1954, n. 1451;

Visto l'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1599, contenente delega al Governo per l'emanazione delle norme necessarie per disciplinare lo stato giuridico del personale suddetto;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Norme applicabili al personale iscritto nei quadri speciali

Lo stato giuridico del personale iscritto nei quadri speciali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, per quanto non previsto dal predetto decreto e dalle norme ivi richiamate, e' disciplinato dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

PARTE PRIMA PERSONALE DI RUOLO

Art. 2

Obbligo della residenza

Il dipendente deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui e' destinato. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.

Art. 3

Comportamento in servizio

Il dipendente deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, in conformita' delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene. Il dipendente deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attivita' incompatibili con l'anzidetto dovere. Nei rapporti con i superiori e con i colleghi, il dipendente deve ispirarsi al principio di un'assidua, e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il piu' efficace rendimento del servizio. Nei rapporti con il pubblico, il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione. Qualora non sussistano particolari ragioni, da sottoporre al capo dell'ufficio, il dipendente deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico. Fuori dell'ufficio, il dipendente deve mantenere condotta conforme alla dignita' delle proprie funzioni.

Art. 4

Orario di servizio

L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore nelle Amministrazioni presso le quali i dipendenti sono comandati in servizio. Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, il dipendente e' tenuto a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

Art. 5

Segreto d'ufficio

Il dipendente deve mantenere il segreto d'ufficio e non puo' dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'Amministrazione o per i terzi. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il dipendente preposto ad un ufficio rilascia, a chi ne abbia interesse, copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal capo del servizio.

Art. 6

Dovere verso il superiore

Il dipendente deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni. Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, il dipendente rilevi difficolta' ed inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficolta' o l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra comunicazione ed istanza del dipendente. Tuttavia il dipendente ha il diritto di consegnare al proprio superiore pieghi suggellati diretti al Ministro per l'interno, esclusivamente per questioni personali di particolare gravita' e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego. Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.

Art. 7

Limiti al dovere verso il superiore

Il dipendente, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine e' rinnovato per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Art. 8

Responsabilita' del dipendente verso l'Amministrazione e verso i terzi

In materia di responsabilita' dei dipendenti, verso la Stato e verso i terzi, si applicano le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9

Riposo settimanale

Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi. Qualora, per esigenze dell'Amministrazione, il dipendente debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dalla Amministrazione. Per i servizi speciali, l'Amministrazione puo' disporre che siano eseguiti turni di servizio anche nei giorni festivi diversi dalla domenica salvo il diritto del dipendente ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.

Art. 10

Congedo ordinario

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli puo' chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese. Il dipendente non puo' rinunciare al congedo. Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato ed interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 11

Congedo straordinario

Al dipendente, oltre al congedo straordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari. Il congedo straordinario compete di diritto quando il dipendente debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita'. Nel caso di matrimonio, il dipendente ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario. In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi. Il congedo straordinario e concesso con decreto del Ministro per l'interno, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio.

Art. 12

Congedo straordinario per richiamo alle armi

Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, e considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per il richiamo alle armi in tempo di guerra, si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 13

Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario

Il dipendente che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario.

Art. 14

Trattamento economico durante il congedo

Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto. Al dipendente in congedo straordinario per richiamo alle armi, sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'Amministrazione militare. I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti.

Art. 15

Congedo straordinario per gravidanza o puerperio

Alla dipendente che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario. Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro, essa e' considerata in congedo straordinario per maternita'. Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

Art. 16

Rapporto informativo e giudizio complessivo

Per ogni dipendente deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente". Il giudizio complessivo deve essere motivato. Al dipendente al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della censura, non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".

Art. 17

Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo

Il rapporto informativo e' compilato dal funzionario competente per il personale dello Stato al quale i dipendenti sono equiparati agli effetti economici.

Art. 18

Impossibilita' di compilazione del rapporto informativo

Qualora per uno o piu' anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo e' espresso dal Ministro per l'interno, valutati gli elementi in possesso dell'Amministrazione.

Art. 19

Comunicazione del giudizio complessivo

Il giudizio complessivo e' comunicato su apposito modulo al dipendente che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Art. 20

Fascicolo personale

Per ogni dipendente e' tenuto, presso la Divisione personale enti locali dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, un fascicolo personale. Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare la camera del dipendente.

Art. 21

Aspettativa - Cause dell'aspettativa

Il dipendente puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermita' o per motivi di famiglia. Il collocamento in aspettativa e' disposto, su domanda del dipendente, dal Ministro per l'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451. Puo' anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermita'; in tal caso il dipendente puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Art. 22

Aspettativa per servizio militare

Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete al dipendente richiamato lo stipendio piu' favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto. Il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare e' computato per intero ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 23

Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo per perdita della integrita' fisica dipendente da causa di servizio

L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'Amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia del dipendente, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo' protrarsi piu' di diciotto mesi. L'Amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari. Durante l'aspettativa il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per intero ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza. Quando l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta, dipendente da causa di servizio, competono al dipendente per tutto il periodo dell'aspettativa tutti gli assegni, escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario, nonche' un equo indennizzo per la diminuita integrita' fisica eventualmente subita. Per quanto riguarda i procedimenti per l'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio e per la determinazione dell'equo indennizzo, si applicano le disposizioni previste per il personale civile dello Stato.

Art. 24

Aspettativa per motivi di famiglia

Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al Ministero dell'interno per il tramite gerarchico. Il Ministro per l'interno deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facolta', per motivate ragioni di servizio, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio. Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di un anno, il dipendente non ha diritto ad alcun assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' computato ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 25

Cumulo di aspettativa

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 21, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 23, quando tra essi non intercede un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermita' non puo' essere superiore, in ogni caso, a due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravita' il Ministro per l'interno puo' consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

Art. 26

Dispensa dal servizio per informita'

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita' dall'art. 23 e dall'art. 25, il dipendente che risulti non idoneo per infermita', a riprendere servizio, e' dispensato, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua posizione d'impiego. Per il procedimento di dispensa si osservano le modalita', di cui all'art. 233 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 27

Organo competente alla adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26

I provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24, 25 e 26 sono adottati con decreto del Ministro per l'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

Art. 28

Sanzioni disciplinari - Organi competenti

Le punizioni sono: 1) la censura; 2) la riduzione dello stipendio; 3) la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio; 4) la revoca; 5) la destituzione. Le sanzioni disciplinari sono inflitte, con decreto del Ministro per l'interno e, salvo che per la censura, previo motivato parere della Commissione di disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

Art. 29

Censura

La censura e' una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed e' inflitta per lievi trasgressioni.

Art. 30

Riduzione dello stipendio

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