DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1227

Type DPR
Publication 1961-10-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (ind. europeo) e' aggiunto quello di:

Letteratura anglo-americana.

Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica - industriale sono aggiunti quelli di:

Chimica farmaceutica;

Chimica e tecnologia degli alimenti;

Radiochimica;

Chimica, degli idrocarburi naturali e derivati;

Chimica quantistica;

Chimica teorica;

Spettroscopia;

Misure elettriche;

Metallografia.

Art. 36. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:

Geochimica;

Analisi mineralogica;

Ecologia, vegetale e fitogeografia;

Embriologia e morfologia sperimentale.

Art. 37. - Il quarto comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Non possono sostenere l'esame di fisiologia generale gli studenti che non hanno superato l'esame di Chimica organica".

Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Ecologia vegetale e fitogeografia;

Embriologia e morfologia sperimentale;

Citogenetica;

Fisiologia applicata;

Biochimica, applicata;

Istituzioni di patologia generale;

Statistica.

Art. 40. - L'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Non possono sostenere gli esami di Chimica biologica e di fisiologia generale gli studenti che non hanno superato l'esame di Chimica organica".

Art. 42. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Idrogeologia;

Fotogeologia (interpretazione aerofotogeologica);

Paleontologia dei vertebrati;

Mineralogia sistematica;

Petrografia applicata;

Geologia regionale;

Mineralogia applicata;

Analisi mineralogica;

Stratigrafia;

Storia della geologia.

Dopo l'art. 137, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in Anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio ed in Neurochirurgia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio

Art. 138. - Il numero degli iscritti alla Scuola e' fissata ad un massimo di sei per ogni anno di corso.

Art. 139. - La Scuola ha la durata di tre anni.

Le materie d'insegnamento sono:

1° Anno:

Tecnica delle autopsie;

Anatomia patologica microscopica (I);

Ematologia fisiologica e patologica (I);

Batteriologia e sierologia (I);

Esercitazioni di chimica.

2° Anno:

Anatomia patologica macroscopica (I);

Anatomia patologica microscopica (II);

Ematologia fisiologica e patologica (II);

Batteriologia e sierologia ed esercitazioni (II);

Biochimica ed esercitazioni (I).

3° Anno:

Anatomia patologica macroscopica (II);

Anatomia patologica microscopica (III);

Biochimica ed esercitazioni (II);

Medicina legale;

Igiene e bromatologia.

Art. 140. - Gli allievi frequenteranno in qualita' di interni l'Istituto di anatomia e istologia patologica, svolgendo turni presso gli istituti delle altre discipline secondo quanto sara' stabilito dalla Direzione della scuola.

Gli esami consisteranno in prove teoriche e pratiche.

Al termine di ciascun anno gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso dovranno superare un esame di profitto.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 141. - Alla facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano e' annessa la scuola di specialita' in Neurochirurgia.

La scuola di specializzazione conferisce il diploma di specialita' in Neurochirurgia a norma dell'art. 178 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 142. - Il direttore della scuola di specializzazione in Neurochirurgia e' di diritto il professore di ruolo che copre la cattedra di clinica neurochirurgica.

Nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il direttore della scuola e' scelto dalla Facolta'.

Il Consiglio della scuola di cui sopra si compone dei professori che tengono gli insegnamenti ed e' presieduto dal direttore. Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore, su proposta del Consiglio di facolta', udito il direttore della scuola.

Art. 143. - Alla scuola di specializzazione possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti alla scuola e' fissato ad un massimo di sei per ogni anno di corso.

Art. 144. - La durata del corso della scuola di specializzazione in neurochirurgia e' di 4 anni.

Art. 145. - La ripartizione degli insegnamenti fra i vari anni di corso e' la seguente:

primo corso: anatomia chirurgica del sistema nervoso centrale e periferico fisiologia del sistema nervoso - semeiotica neurologica - clinica neurologica - clinica psichiatrica;

secondo corso: semeiotica neuroradiologica - tecnica operatoria neurochirurgica - tecnica della ricerca sperimentale in neurofisiologia e neurofarmacologia;

terzo corso: anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso - elettroencefalografia in neurochirurgia - anestesia in neurochirurgia;

quarto corso: semeiotica, diagnostica e clinica neurochirurgica.

Durante i quattro anni del corso sono obbligatori i seguenti internati:

primo corso: presso la Clinica neurochirurgica e per sei mesi presso un reparto di neuropsichiatria;

secondo corso: presso la Clinica neurochirurgica e per sei mesi presso un reparto o istituto in cui si pratichi la ricerca sperimentale;

terzo corso: presso la Clinica neurochirurgica e per sei mesi presso un reparto di neuropatologia;

quarto corso: presso la Clinica neurochirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 ottobre 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 59. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (ind. europeo) e' aggiunto quello di: Letteratura anglo-americana. Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica - industriale sono aggiunti quelli di: Chimica farmaceutica; Chimica e tecnologia degli alimenti; Radiochimica; Chimica, degli idrocarburi naturali e derivati; Chimica quantistica; Chimica teorica; Spettroscopia; Misure elettriche; Metallografia. Art. 36. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di: Geochimica; Analisi mineralogica; Ecologia, vegetale e fitogeografia; Embriologia e morfologia sperimentale. Art. 37. - Il quarto comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Non possono sostenere l'esame di fisiologia generale gli studenti che non hanno superato l'esame di Chimica organica". Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di: Ecologia vegetale e fitogeografia; Embriologia e morfologia sperimentale; Citogenetica; Fisiologia applicata; Biochimica, applicata; Istituzioni di patologia generale; Statistica. Art. 40. - L'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Non possono sostenere gli esami di Chimica biologica e di fisiologia generale gli studenti che non hanno superato l'esame di Chimica organica". Art. 42. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di: Idrogeologia; Fotogeologia (interpretazione aerofotogeologica); Paleontologia dei vertebrati; Mineralogia sistematica; Petrografia applicata; Geologia regionale; Mineralogia applicata; Analisi mineralogica; Stratigrafia; Storia della geologia. Dopo l'art. 137, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in Anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio ed in Neurochirurgia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio Art. 138. - Il numero degli iscritti alla Scuola e' fissata ad un massimo di sei per ogni anno di corso. Art. 139. - La Scuola ha la durata di tre anni. Le materie d'insegnamento sono: 1° Anno: Tecnica delle autopsie; Anatomia patologica microscopica (I); Ematologia fisiologica e patologica (I); Batteriologia e sierologia (I); Esercitazioni di chimica. 2° Anno: Anatomia patologica macroscopica (I); Anatomia patologica microscopica (II); Ematologia fisiologica e patologica (II); Batteriologia e sierologia ed esercitazioni (II); Biochimica ed esercitazioni (I). 3° Anno: Anatomia patologica macroscopica (II); Anatomia patologica microscopica (III); Biochimica ed esercitazioni (II); Medicina legale; Igiene e bromatologia. Art. 140. - Gli allievi frequenteranno in qualita' di interni l'Istituto di anatomia e istologia patologica, svolgendo turni presso gli istituti delle altre discipline secondo quanto sara' stabilito dalla Direzione della scuola. Gli esami consisteranno in prove teoriche e pratiche. Al termine di ciascun anno gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso dovranno superare un esame di profitto. Scuola di specializzazione in neurochirurgia Art. 141. - Alla facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano e' annessa la scuola di specialita' in Neurochirurgia. La scuola di specializzazione conferisce il diploma di specialita' in Neurochirurgia a norma dell'art. 178 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Art. 142. - Il direttore della scuola di specializzazione in Neurochirurgia e' di diritto il professore di ruolo che copre la cattedra di clinica neurochirurgica. Nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il direttore della scuola e' scelto dalla Facolta'. Il Consiglio della scuola di cui sopra si compone dei professori che tengono gli insegnamenti ed e' presieduto dal direttore. Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore, su proposta del Consiglio di facolta', udito il direttore della scuola. Art. 143. - Alla scuola di specializzazione possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti alla scuola e' fissato ad un massimo di sei per ogni anno di corso. Art. 144. - La durata del corso della scuola di specializzazione in neurochirurgia e' di 4 anni. Art. 145. - La ripartizione degli insegnamenti fra i vari anni di corso e' la seguente: primo corso: anatomia chirurgica del sistema nervoso centrale e periferico fisiologia del sistema nervoso - semeiotica neurologica - clinica neurologica - clinica psichiatrica; secondo corso: semeiotica neuroradiologica - tecnica operatoria neurochirurgica - tecnica della ricerca sperimentale in neurofisiologia e neurofarmacologia; terzo corso: anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso - elettroencefalografia in neurochirurgia - anestesia in neurochirurgia; quarto corso: semeiotica, diagnostica e clinica neurochirurgica. Durante i quattro anni del corso sono obbligatori i seguenti internati: primo corso: presso la Clinica neurochirurgica e per sei mesi presso un reparto di neuropsichiatria; secondo corso: presso la Clinica neurochirurgica e per sei mesi presso un reparto o istituto in cui si pratichi la ricerca sperimentale; terzo corso: presso la Clinica neurochirurgica e per sei mesi presso un reparto di neuropatologia; quarto corso: presso la Clinica neurochirurgica.

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1961

Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 59. - VILLA

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