LEGGE 9 novembre 1961, n. 1241
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, una sovvenzione straordinaria di 1 miliardo di lire (1.000.000.000) per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1962-63. All'onere di cui sopra si farà fronte, per la quota relativa all'esercizio 1960-61, mediante riduzione del fondo inscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e per la quota di pertinenza dell'esercizio 1961-1962 mediante riduzione del fondo di cui al corrispondente capitolo n. 546.
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