LEGGE 14 novembre 1961, n. 1267
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I lavoratori disoccupati che, percependo un trattamento di pensione durante il periodo di applicazione dell'articolo 32, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, non hanno potuto ottenere l'indennità di disoccupazione perchè decaduti dal diritto a termini dell'articolo 129, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ovvero dell'articolo 7, primo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, e dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18, o perchè durante il periodo predetto, o parte di esso, non furono iscritti all'ufficio di collocamento a termini dell'articolo 75 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, hanno facoltà di presentare domanda per ottenere tale prestazione, nella misura in vigore nel periodo al quale la prestazione stessa è riferita, entro centoventi giorni da quello della entrata in vigore della presunta legge.
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