DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1961, n. 1269

Type DPR
Publication 1961-11-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 9 agosto 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta', di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.

Art. 2

E' istituita ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Anestesiologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino, nella tabella D), annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo tutti, o parte dei contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 dicembre 1961

Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 123 - VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Torino-art. 1

Repertorio 297 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Anestesiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantuno (1961), addi' 9 del mese di agosto, ore 12,30, in Torino, in una sala dell'Istituto Bancario San Paolo, Sede centrale, via Monte di Pieta' n. 32. Innanzi a me, dott. prof. Filippo Edoardo Strumia, direttore amministrativo nell'Universita' degli studi di Torino, e funzionario delegato ai rogiti con decreto rettorale in data 10 gennaio 1946; con l'assistenza dei seguenti testimoni, cogniti ed idonei ai sensi della legge: 1) Lovera di Maria dott. Luigi nato a Torino il 6 giugno 1911 ed ivi residente, direttore di divisione presso l'Universita' di Torino; 2) Schirinzi Luigi, nato a Galatina il 23 giugno 1902, residente a Torino, funzionario della segreteria Istituto San Paolo di Torino sono personalmente comparsi i signori: prof. Mario Allara, nato a Torino addi' 8 agosto 1902, domiciliato a Torino, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della Universita' di Torino, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' medesima in data 21 luglio 1961, (allegato A); dott. Francesco Rota, nato a Torino addi' 28 maggio 1909, domiciliato a Torino, nella sua qualita' di direttore generale dell'istituto Bancario San Paolo di Torino, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Ente stesso, in data 28 luglio 1961 (allegato B) Premesso a) che l'art. 33 dello statuto dell'Universita' degli studi di Torino, fra le materie d'insegnamento per il corso di laurea in medicina e chirurgia, comprende l'"Anestesiologia"; b) che tale insegnamento si svolge nell'Universita' di Torino dal 1959 per incarico; c) che gli studi nel campo dell'anestesiologia hanno assunto un notevole incremento in Italia e all'estero con l'istituzione di numerose scuole di specializzazione presso istituti universitari; d) che, a conclusione di precedenti intese verbali, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino e' venuto nella determinazione di garantire i mezzi finanziari occorrenti per l'istituzione presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Torino, di un posto di professore di ruolo, riservato alla cattedra di "Anestesiologia"; e) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Torino, rispettivamente nelle adunanze del 20 luglio 1961, 24 luglio 1961 e 21 luglio 1961, hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di esprimere parere favorevole per l'istituzione, presso la Facolta' di medicina e chirurgia, di un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento della "Anestesiologia"; fra il rettore dell'Universita' degli studi di Torino e il direttore generale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino come sopra qualificati e della cui identita' personale e capacita' giuridica io ufficiale rogante sono certo, si conviene si stipula quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino e' istituito, ai sensi dell'art. 63 comma secondo e dell'art. 100 comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvate con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, in aggiunta a quelli assegnati alla stessa Facolta', da destinarsi all'insegnamento dell'"Anestesiologia".

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Torino-art. 2

Art. 2. L'Istituto Bancario San Paolo di Torino versera' all'Universita' degli studi di Torino, per il mantenimento del posto di professore di ruolo di "Anestesiologia", di cui all'art. 1, il contributo annuo di lire tremilioniduecentomila (L. 3.200.000), a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Torino-art. 3

Art. 3. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo, la somma di L. 3.200.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra di "Anestesiologia", l'Istituto Bancario San Paolo di Torino versera' annualmente all'Universita' di Torino la somma occorrente a integrare la differenza, a decorrere dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Torino-art. 4

Art. 4. L'Istituto Bancario San Paolo di Torino versera' inoltre all'Universita' degli studi di Torino, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di lire seicentoquarantamila (L. 640.000) annue, pari al 20% dell'importo di L. 3.200.000 di cui al precedente articolo 2, al fine di fronteggiare gli oneri relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza. L'Istituto Bancario San Paolo di Torino aumentera' proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente articolo 3. Tale aumento decorrera' dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici ai professori universitari.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Torino-art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Torino, in esecuzione degli accordi sopra citati, versera' annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare del posto di professore di ruolo di "Anestesiologia", nel loro importo, al lordo di ogni ritenuta. L'Universita' degli studi di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma di L. 640.000 (seicentoquarantamila) prevista dal precedente art. 4, per gli effetti suindicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e all'articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Torino-art. 6

Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dalla data di nomina, presso l'Universita' degli studi di Torino, del professore titolare della cattedra di "Anestesiologia", e si intendera' tacitamente prorogata di venti in venti anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata, almeno un anno prima della sua ultima scadenza. La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Torino-art. 7

Art. 7. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, nessuno escluso, il posto di professore di ruolo di "Anestesiologia" sara' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio. Il presente atto, redatto in forma pubblica amministrativa, viene stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Torino, ed e' pertanto esente da tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Le parti dichiarano di aver preso conoscenza degli allegati a questo atto e pertanto dispensano me ufficiale rogante dal darne lettura. E, richiesto, io funzionario rogante ho ricevuto questo atto, scritto da persona di mia fiducia, da me letto ai signori comparenti, i quali lo approvano e lo dichiarano conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono insieme con me ufficiale rogante. L'atto occupa n. 8 facciate di n. 3 fogli di carta da bollo da L. 200 ed e' redatto in un originale ed in una copia per l'uso delle parti. F.to Mario Allara F.to Francesco Rota F.to Luigi Lovera di Maria, teste F.to Luigi Schirinzi, teste F.to dott. Filippo Ed. Strumia, ufficiale rogante N. 297 Rep. Registrato a Torino, addi' 10 agosto 1961, n. 372, vol. 25 atti pubblici amministrativi. Esatte L. gratis. Il direttore distrettuale: f.to illeggibile.

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