LEGGE 22 novembre 1961, n. 1286
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e modificate con le leggi 20 ottobre 1960, n. 1227, e 23 ottobre 1960, n. 1239, sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.
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