LEGGE 22 novembre 1961, n. 1290

Type Legge
Publication 1961-11-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti la utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza nonchè le disposizioni della legge 17 aprile 1957, n. 287, concernente l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistico e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'amministrazione di pubblica sicurezza, sono richiamate in vigore fino al 30 giugno 1964. Le norme per l'utilizzazione dei materiali suddetti sono estese per il periodo previsto nel precedente comma ai materiali di casermaggio ed ai beni mobili del Corpo della guardia di finanza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 novembre 1961 GRONCHI FANFANI - ANDREOTTI - SCELBA - TRABUCCHI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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