LEGGE 24 novembre 1961, n. 1292
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'esecuzione dei compiti conferiti di volta in volta all'Istituto nazionale per il commercio estero, a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è autorizzato a concedere all'Istituto medesimo anticipazioni d'importo non superiore ai quattro quinti della spesa preventivata, entro i limiti degli stanziamenti dei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Il decreto di attribuzione dell'incarico indica l'importo della spesa preventivata e fissa il termine per la presentazione del relativo rendiconto. La liquidazione del saldo viene effettuata in base a tale rendiconto, da allegare al relativo titolo di spesa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 novembre 1961 GRONCHI FANFANI - MARTINELLI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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