DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1961, n. 1303

Type DPR
Publication 1961-12-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni o integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze in data 8 luglio 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Gerontologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare dei posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1961

Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 133. - VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo Universita' di Firenze-art. 1

Repertorio n. 500 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo di "Gerontologia" (medicina preventiva), presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantuno, addi' otto del mese di luglio avanti di me dott. Tullio Gallo, nato a Trento, il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Firenze, delegato, con decreto del Rettore in data 1 luglio 1950, a redigere e ricevere gli atti e i contratti che vengono stipulati per conto della medesima Universita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto-legge 6 aprile 1924, n. 674, con rinuncia di comune accordo, alla presenza di testimoni; Sono comparsi i signori: Carobbi prof. Giulio, nato a Pistoia, il 20 ottobre 1900, non in proprio ma nella sua qualita' di rappresentante della Universita' degli studi di Firenze, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione, con deliberazione del Consiglio di amministrazione della stessa Universita' in data 12 giugno 1961, che si allega al presente atto sotto lettera A); Casali dott. Carlo, nato a Montechiarugolo (Parma), il 20 giugno 1899, nella sua qualita' di rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto, in data 18 maggio 1961, che si allega al presente atto sotto lettera B); Premesso che la Societa' italiana di gerontologia e geriatria ha proposto, con l'assenso del Ministero della pubblica istruzione, l'istituzione presso l'Universita' degli studi di Firenze (Facolta' di medicina e chirurgia), di un posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento della "Gerontologia", da finanziarsi con il concorso delle Imprese d'assicurazione sulla vita; che esiste fino dal 1954, presso la detta Universita', l'insegnamento della predetta materia, che finora e' stato affidato ad un professore incaricato; che l'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici ha deciso di appoggiare l'iniziativa, di cui dovranno avvantaggiarsi I medici centrali e i medici fiduciari delle Imprese assicuratrici sulla vita, nonche' gli assicurati e gli assicurabili e pertanto ha approvato la proposta dell'Istituto nazionale delle assicurazioni che si e' offerto di assumere la veste di contraente responsabile dell'erogazione della sovvenzione anche per conto delle altre imprese aderenti alla convenzione: che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia (deliberazione del 15 dicembre 1960 e 21 giugno 1961), il Senato accademico (deliberazione dei 30 giugno 1961) e il Consiglio d'amministrazione (deliberazione del 12 giugno 1961) dell'Universita' degli studi di Firenze, hanno accettato con il piu' vivo compiacimento l'offerta della istituzione di un posto di ruolo convenzionato da destinare alla cattedra di "Gerontologia"; che hanno dichiarato di aderire alla presente convenzione le imprese di cui all'allegato elenco (lettera C); che l'onere della presente convenzione sara' ripartito fra tutte le Imprese partecipanti in proporzione dei premi da ciascuna di esse incassati annualmente per il lavoro diretto italiano nel settori dell'assicurazione sulla vita e della capitalizzazione; Tutto cio' premesso Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Firenze e' istituito, in aggiunta dei posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "Gerontologia".

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo Universita' di Firenze-art. 2

Art. 2. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, in nome proprio e in nome e per conto delle Imprese aderenti, indicate in premessa, assume l'obbligo di corrispondere annualmente, in due rate semestrali uguali ed anticipate, all'Universita' di Firenze, per il mantenimento del posto di ruolo di "Gerontologia" di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina, del titolare del posto stesso, un contributo annuo di lire 3.240.000 (tremilioniduecentoquarantamila), pari all'importo della spesa massima prevista per un posto di ruolo di professore universitario, comprensiva degli oneri fiscali e delle ritenute a carico del professore stesso.

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo Universita' di Firenze-art. 3

Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita ed indennita' di legge) del professore titolare della cattedra di "Gerentologia (medicina preventiva), di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, in nome proprio e in nome e per conto delle Imprese aderenti indicate in premessa, aumentera' il contributo in misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici, in virtu' dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 3.240.000 (tremilioniduecentoquarantamila). Nel caso di cui ai precedenti commi, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, anche in nome e per conto delle predette imprese aderenti, nella eventualita' di mancata approvazione dell'aumento del contributo da parte dei propri organi deliberanti, si impegna, comunque, a mantenere la corresponsione del contributo nella misura stabilita con il presente atto, restando salva la facolta' di altri enti o di privati di versare la differenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo Universita' di Firenze-art. 4

Art. 4. L'istituto nazionale delle assicurazioni si obbliga inoltre, sempre in nome proprio e in nome e per conto delle imprese, di cui in premessa, a versare all'Universita' degli studi di Firenze, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, un'ulteriore somma, pari al 20% del contributo annuo) di cui all'art 2, corrispondente all'importo di L. 648.000 (seicentoquarantottomila), per costituire uno speciale fondo destinato a provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa, ed altresi' un importo di L. 60.000 (sessantamila) a titolo di concorso spese varie, della cattedra. Il predetto Istituto nazionale delle assicurazioni, in nome proprio e in nome e per conto delle imprese indicate in premessa, aumentera' proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che fossero disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza del predetto aumento dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi i miglioramenti economici suddetti.

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo Universita' di Firenze-art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Firenze si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento della "Gerontologia" (medicina preventiva), compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra; b) versare annualmente allo Stato la somma di lire 648.000 (seicentoquarantottomila), che le verra' corrisposta dall'istituto nazionale delle assicurazioni in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione; c) destinare a dotazione della cattedra di "Gerontologia" la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato, di cui alle precedenti lettere. Le somme di cui ai punti a) e b) del presente articolo dovranno affluire al capitolo 19, art. 13, recuperi diversi dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario nel quale sara' nominato il titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo Universita' di Firenze-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo al verificarsi dalle condizioni previste dall'art. 3; c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di "Gerontologia" si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo Universita' di Firenze-art. 7

Art. 7. La presente convenzione avra' vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Firenze del professore titolare della Cattedra di "Gerontologia" e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima dalla sua scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo Universita' di Firenze-art. 8

Art. 8. La presente convenzione avra' efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' approvazione. Essendo stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Firenze, sara' registrata in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art1) del [decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1925-04-09;380). Il presente atto, scritta da persona di mia fiducia, viene pubblicato, mediante lettura da me datane al comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato egli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' degli studi di Firenze. Il presente atto, escluse le firme, consta di n. 10 facciate di carta libera uso bollo e di righe n. 17. F.to Guido Carobbi n.n. F.to Carlo Casali n.n. F.to Tullio Gallo Registrato a Firenze (Atti civili) addi' 12 luglio 1961 al n. 49 vol. I. Es. - Esatte L. (gratis).

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