LEGGE 15 dicembre 1961, n. 1304
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione degli uffici agricoli di zona
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad istituire gli Uffici agricoli di zona, diretti dagli agronomi di zona, posti alle dipendenze dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Con il decreto di istituzione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delimita la circoscrizione territoriale di competenza dell'Ufficio, che comprenderà il territorio di uno o più Comuni, per una estensione compresa tra i 10.000 ed i 60.000 ettari di terreno coltivato, con caratteristiche economico-agrarie, per prevalenti aspetti, omogenee. In casi eccezionali, per zone intensivamente coltivate nelle quali prevalga la piccola proprietà diretta coltivatrice, la circoscrizione dell'Ufficio agricolo di zona, potrà ridursi fino a 5.000 ettari. Gli agronomi di zona sono scelti esclusivamente tra il personale appartenente al ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, di cui alla tabella II annessa alla presente legge. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 937, è abrogato per quanto concerne la facoltà conferita al Ministro per l'agricoltura e le foreste di istituire sezioni distaccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
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