DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1961, n. 1305

Type DPR
Publication 1961-12-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 17 novembre 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari, nella tabella D) annessa ai predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1961

Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 139. - VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Sassari- art. 1

Repertorio n. 86 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Sassari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantuno (1961) addi' diciassette (17) del mese di novembre, a Sassari, in una sala dei Palazzo della Universita' degli studi, piazza Universita' n. 22, e precisamente nell'ufficio della Direzione amministrativa. Innanzi a me dott. Giuseppe Pitzorno, nato a Sassari il 6 gennaio 1912, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1 novembre 1955, a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Universita' medesima, senza la assistenza del testimoni, avendovi i signori comparenti infranominandi, di comune accordo tra di loro, e col mio consenso, espressamente rinunciato a termini di legge, sono personalmente comparsi i signori: prof. Pasquale Marglnesu, nato a Sorso (Sassari) addi' 9 febbraio 1886, domiciliato presso il Rettorato dell'Universita' degli studi di Sassari nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione di questo atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' medesima in data 16 settembre 1961 (allegato A). Dott. Carlo Gabriele Cotta, nato a Firenze addi' 29 gennaio 1918 e residente a Torino, Amministratore della Societa' per l'Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.), con sede in Saint Vincent, debitamente autorizzato alla stipulazione di questa convenzione dal Consiglio di amministrazione di detta Societa' con deliberarione in data 5 novembre 1961, deliberazione che per estratto conforme alle risultanze del libro dei verbali, a firma di Rivani Arrigo notaro in Milano - Repertoriato al n. 380841 in data 13 novembre 1961, si allega al presente atto sotto la lettera B); Premesso a) che la statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, nell'ordinamento per gli studi per la Facolta' di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti fondamentali quello di "Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e che ragioni di opportunita' rendono necessarie la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Societa' per l'Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Patologla speciale chirurgica e propedeutica clinica" presso l'Universita' degli studi predetta; c) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia (allegato C), il Senato accademico (allegato D). ed il Consiglio di amministrazione (allegato A) dell'Universita' degli studi di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il Rettore dell'Universita' medesima alla stipulazione di questa convenzione; d) che il Consiglio di amministrazione della Societa' incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) con la su citata deliberazione in data 5 novembre 1961 ha disposto la stipulazione della presente convenzione (allegato B). Tutto cio' premesso I suddetti signori, della cui identita' personale e qualifica sopracitata io funzionario rogante sono personalmente certo, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Sassari, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta al posti assegnati in organico, e' istituito un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica".

Convenzione - art. 2

Art. 2. La Societa' Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.), con sede in Saint Vincent, a mezzo dei suoi legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Sassari, per il funzionamento del posto di professore di ruolo di "Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica", di cui all'art. 1, la somma annuale di lire tremilioniottocentomila (L. 3.800.000).

Convenzione - art. 3

Art. 3. La Societa' Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Sassari, oltre quanto indicato nei precedente art. 2, la ulteriore somma di lire settecentosessantamila (L. 760.00) annue per il trattamento di quiescenza previdenza ed assistenza che possa spettare al titolare dell'istituendo posto. Detta somma di lire settecentosessantamila (L. 760.000) e' determinata in ragione del 20% (venti lire ogni cento lire) dell'importo di lire tremilioniottocentomila (L. 3.800.000), necessario per il trattamento economico di attivita' in servizio di cui all'art. 2;

Convenzione - art. 4

Art. 4. Qualora si verificassero variazioni nel trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposto dallo Stato o per sviluppo di carriera, la Societa' incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.), si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Sassari la somma occorrente per integrare la differenza fra detto nuovo trattamento e la somma determinata nel precedente art. 2. La stessa Societa' Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.), nel caso si verificassero dette variazioni, si obbliga altresi' ad elevare proporzionalmente la somma di lire settecentosessantamila (L. 760.000) destinata si trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, di cui all'articolo 3, in rapporto alla eventuale maggiorazione del contributo previsto nel precedente art. 2. L'aumento del contributo e della integrazione del 20%, (venti lire ogni cento lire) di cui ai precedenti comma del presente art. 4, decorrera' dalla data del provvedimento per opera del quale il costo del mantenimento del posto di professore di ruolo avra' superato l'importo dello stesso contributo e della relativa quota del 20% (venti lire ogni cento lire) di cui agli articoli 2 e 3 che precedono.

Convenzione - art. 5

Art. 5. I versamenti di cui al precedenti articoli 2 e 3 e quelli relativi alte eventuali variazioni previste nell'art. 4, saranno effettuati dalla Societa' Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) all'Universita' degli studi di Sassari per il primo anno non appena interverra' da parte del Ministero della pubblica istruzione la nomina dal professore di motto dell'insegnamento di "Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e per gli anni successivi antro il 1 novembre dell'anno accademico al quale detti versamenti ai riferiscono.

Convenzione - art. 6

Art. 6. La inadempienza agli obblighi assunti dalla Societa' Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V) nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, comporta senz'altro la decadenza della presente convenzione ed il posto di professore di ruolo di cui trattasi sara' di conseguenza soppresso ed il relativo titolare cessera' dal servizio.

Convenzione - art. 7

Art. 7. L'Universita' degli studi di Sassari, in esecuzione degli impegni assunti dalla Societa' Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) con questo atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato, e' termini dell'art. 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), l'ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti al titolare di ruolo dell'insegnamento di "Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica" nel loro importo al lordo di ogni ritenuta. L'Universita' degli studi di Sassari si obbliga altresi' a versare annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti su indicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 4. Detti versamenti saranno effettuati in conto entrate del Tesoro al capitolo ed all'articolo che verranno stabiliti dal Ministero dal tesoro. Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma integralmente corrisposta dalla Societa' Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) all'Universita' degli studi di Sassari, saranno da quest'ultima destinate per dotazione all'Istituto di patologia speciale chirurgica o propedeutica clinica.

Convenzione - art. 8

Art. 8. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con corrispondente cessazione immediata dal servizio del titolare, come indicato all'art. 6 che precede.

Convenzione - art. 9

Art. 9. La presente convenzione avra' la durata di anni venti (20) con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del titolare del posto di professore di ruolo si intendera' tacitamente prorogata per ugual periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione - art. 10

Art 10. La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Sassari, e' esente da tassa di registro, a termini dell'art. 55 dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Essa diverra' esecutiva non appena sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Ed io richiesto funzionario rogante ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia, da me letto al signori comparenti, i quali individualmente lo approvano e lo dichiarano conforme alla volonta' espressami. Le parti dichiarano di aver preso conoscenza degli allegati a questo atto e pertanto dispensano me funzionario rogante dalla lettura dei medesimi. Questo atto occupa numero otto (8) facciate e fin qui della nona (IX) di numero tre (3) fogli di carta da bollo da L. 300 (trecento) e viene firmato anche a margine dei fogli che non portano le firme finali nonche' a margine degli allegati. f.to Pasquale Marginesu f.to Carlo Gabriele Cotta f.to Giuseppe Pitzorno, funzionario rogante. Registrato a Sassari addi' 20 novembre 1861 al n. 1681, Mod. I, Vol. 301, Esatte L. (gratis).

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