LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1311
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificata dalle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, sono prorogate al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23.
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