DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1961, n. 1338
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e le successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La lettera a) del primo comma dell'art. 10, l'art. 12, il primo comma dell'art. 15, il terzo comma dell'art. 18, l'art. 24, il secondo comma dell'art. 31, il secondo comma dell'art. 35, l'ultimo comma dell'art. 36 e l'art. 38 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 686, sono sostituiti dai seguenti: Art. 10 (1° comma). - a) una pensione annua, vitalizia, erogabile in 13 mensilita', reversibile secondo quanto previsto al successivo art. 17, pari a tanti trentesimi dell'80% della retribuzione annua media dell'intero periodo contributivo per quanti sono gli anni di contribuzione, con un massimo di 30/30simi. Art. 12. - L'importo annuo della pensione di invalidita', erogabile in 13 mensilita', in entrambi i casi previsti dall'articolo precedente, e' pari a tanti 30/simi dell'80% della retribuzione media annua dell'intero periodo contributivo, quanti sono gli anni di contribuzione ed e' maggiorato secondo i coefficienti di cui alla tabella A allegata alle presenti norme quando, alla data di insorgenza della invalidita', il dirigente abbia superato i limiti di eta' di cui al primo comma del precedente art. 10 e non goda della pensione di vecchiaia. In ogni caso e' garantito un minimo di 10/30simi della percentuale predetta se l'invalidita' e' di grado compreso fra il 50 e l'80% e di 15/30simi se di grado superiore all'80%. Art. 15 (1° comma). - in caso di morte di dirigente in attivita' di servizio e non pensionato che, al momento del decesso, sia iscritto e abbia maturato almeno due anni di anzianita' contributiva, spetta al coniuge superstite, ai figli legittimi, naturali riconosciuti, legittimati o adottivi e agli affiliati di eta' inferiore ai 21 anni o, in mancanza di coniuge ed orfani, ai genitori o agli adottanti o agli affilianti viventi a carico, una pensione indiretta nella misura indicata dal successivo art. 16. Art. 18 (3° comma). - Non hanno diritto a pensione il coniuge superstite ed i figli quando il matrimonio abbia avuto luogo dopo il collocamento in pensione del dirigente. Non hanno ugualmente diritto a pensione i figli naturali riconosciuti, i legittimati, gli adottivi e gli affiliati quando il riconoscimento, la legittimazione, l'adozione e l'affiliazione abbiano avuto luogo dopo il conseguimento della pensione da parte del dirigente. Le pensioni di invalidita' sono tuttavia reversibili quando il matrimonio, il riconoscimento, la legittimazione, l'adozione o l'affiliazione abbiano avuto luogo prima del compimento, da parte del dirigente, del 65° anno di eta', se uomo, o del 60°, se donna. Art. 24. - Il dirigente dimissionario o licenziato, che abbia maturato almeno cinque anni di anzianita' contributiva, ha la facolta' di continuare i versamenti onde fruire delle prestazioni di cui alle presenti norme, purche' tale facolta' sia esercitata entro un anno dalla data di risoluzione del rapporto d'impiego. La misura di tali versamenti, comprensivi anche della quota, gia' a carico dell'azienda, deve essere non superiore a quella dell'ultimo anno di servizio e non inferiore al minimo in vigore al momento della cessazione della contribuzione obbligatoria, con facolta' per il dirigente di adeguare i versamenti volontari in proporzione delle variazioni eventualmente intervenute tra il minimo di contribuzione in vigore all'atto della risoluzione del rapporto e quello vigente alla, data dei singoli versamenti, a norma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967. Art. 31 (2° comma). - Al "Fondo assistenza" sono attribuite le seguenti entrate: a) lasciti, donazioni, erogazioni, etc. b) il 50% dei proventi netti delle penalita' previste dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 967; c) il provento dei conti individuali non richiesti dagli aventi diritto a termini dell'art. 22 e il 25% del provento dei conti individuali intestati ai dirigenti deceduti senza lasciare superstiti aventi diritto a prestazioni; d) eventuali assegnazioni a fronte di particolari esigenze, contenute, in ogni caso, entro il limite massimo del 5% dell'incremento annuo del Fondo di riserva tecnica, generale; e) gli interessi sulle disponibilita' del Fondo nella misura indicata al capoverso dell'art. 7; f) i redditi patrimoniali delle attivita' di pertinenza del Fondo medesimo. Art. 35 (2° comma). - Conseguentemente, per gli iscritti di cui al comma precedente, i minimi previsti dall'ultimo comma dell'art. 12 sono unificati nella misura di 10/30simi. Art. 36 (ultimo comma). - Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono ai dirigenti che abbiano risolto il rapporto d'impiego anteriormente alla data del 1 settembre 1950, sempreche' al momento della risoluzione abbiano maturato una anzianita' contributiva minima di 10 anni e non abbiano ancora ritirato il loro accantonamento previdenziale all'atto della, entrata in vigore del presente decreto. Le prestazioni sono commisurate alla retribuzione desunta dai contributi dell'ultimo anno salvo, ove questi siano inferiori al minimo per il 1954 di cui all'art. 6, primo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, l'adozione della retribuzione corrispondente al minimo predetto. Art. 38. - La media delle retribuzioni da prendere a base per il computo delle prestazioni previste dalle presenti norme e', per i dirigenti con anzianita' contributiva anteriore alla data del 15 gennaio 1954, effettuata, sulle retribuzioni desunte dai contributi relativi al periodo successivo al 1 gennaio 1954.
Art. 2
Il termine di un anno di cui all'art. 24 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, nel testo modificato dal precedente art. 1, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anziche' dalla risoluzione del rapporto d'impiego, quando la risoluzione stessa siasi verificata anteriormente alla predetta data e il dirigente non abbia liquidato il capitale accantonato sul proprio conto di previdenza.
Art. 3
I miglioramenti nelle prestazioni previsti dal precedente articolo 1, si applicano anche alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GRONCHI FANFANI - SULLO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 dicembre 1961
Atti dal Governo, registro n. 142, foglio n. 158. - VILLA
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