DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1961, n. 1341

Type DPR
Publication 1961-12-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1534 del 24 dicembre 1960, con cui e' stata data esecuzione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 13 febbraio 1930, che ha stabilito la Tariffa doganale comune ai sensi degli articoli 19, 21 e 28 del Trattato sopra menzionato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1 del 7 gennaio 1961 che ha dato esecuzione alle Decisioni I, II, III e IV, adottate dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee il 20 luglio 1960, con cui, ai sensi degli articoli 10, 21 e 28 del Trattato sopra indicato, si stabiliscono i dazi di alcune voci della tariffa doganale comune e si modificano i dazi alcune altre voci della stessa tariffa, quale risulta dalla Decisione del medesimo Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 13 febbraio 1960 sopra menzionata;

Vista la Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee dal 19 dicembre 1960 - il cui testo e' stato in parte modificato come da rettifica pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. 13 del 17 febbraio 1961 - con la quale sono stati fissati i dazi della tariffa doganale comune per la carta da giornali e la carta da pubblicazioni periodiche della voce ex 48.01 e completate le note legali al capitolo 48 della tariffa stessa;

Ritenuta la necessita', di adattare l'ordinamento giuridico interno alla predetta Decisione del 19 dicembre 1990, come sopra modificata;

Visti gli articoli 11, 19, 23, 28, 189 e 191 del Trattato stesso;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

La parte della tariffa doganale comune relativa albi voce tariffaria 48.01 e' stabilita come segue: 48.01 - Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa in rotoli o in fogli: A. Carta da giornali (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% B. a D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (invariate) E. Altri: I. Carta da pubblicazioni periodiche (a). . . . . . . . . . . 16% II. Non nominati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18% (a) E' ammessa in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorita' competenti.

Art. 2

Le note legali che figurano al capitolo 48 della Tariffa doganale comune sono completate dalle seguenti disposizioni: "E' da considerare "carta da giornali", ai sensi della voce n. 48.01 A, la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70% o piu' di pasta meccanica (in rapporto alla quantita' totale della composizione fibrosa), il cui indice di lisciatura, misurato allo apparecchio Bekk, non oltrepassi 130 secondi, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 48 g inclusi e 57 g inclusi con linee d'acqua equidistanti da un minimo di 4 cm. ad un massimo di 10 cm., presentata in rotoli di larghezza di 31 cm. o piu', non contenente piu' di 8% in peso di carica, e destinata alla stampa di giornali, di settimanali e di altre pubblicazioni periodiche edite almeno dieci volte in un anno". "E' da considerare "carta da pubblicazioni periodiche", ai sensi della voce n. 48.01 E, I, la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70% o piu' di l'asta meccanica (in rapporto alla quantita' totale della composizione fibrosa) che non risponda interamente alle altre caratteristiche previste per la carta della voce 48.01 A, il cui indice di lisciatura, misurato allo apparecchio Bekk, non oltrepassi 250 secondi, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 52 g inclusi e 63 g esclusi, con linee d'acqua equidistanti da un minimo di 4 cm. ad un massimo di 10 cm., presentata in rotoli di larghezza di 31 cm. o piu', non contenente piu' di 18% in peso di carica, e destinata alla stampa di pubblicazioni periodiche edite almeno dieci volte in un anno".

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - PELLA - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1961

Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 166. - VILLA

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