LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1347

Type Legge
Publication 1961-12-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Gli atti e contratti stipulati per la esecuzione delle operazioni finanziarie demandate alla Società "Finanziaria Cantieri Navali-Fincantieri", con sede in Roma, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, sono soggetti alle imposte fisse minime di registro ed ipotecarie nella misura di lire 2.000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - PELLA - TRABUCCHI - TAVIANI - BO Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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