DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1352
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale, 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali, stipulato tra la Federazione delle Industrie del Legno e del Sughero, con l'intervento delle Associazioni Industriali Lombarda, Bresciana, di Trento, Udine, Cosenza, Catanzaro e del Gruppo Industriali Lodigiani, con la assistenza della Confederazione Generale della industria italiana e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno - Sindacato Nazionale Boschivi - con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria Lavoratori Legno, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; cui ha aderito, in data 30 novembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, Sughero, Artistiche e Varie - C.I.S.N.A.L.;
Visto l'accordo collettivo nazionale 12 gennaio 1955, per l'attuazione, nei riguardi degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali, dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento della Federazione italiana delle Industrie del Legno e del Sughero e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Legno, Artistiche e Varie, l'Unione italiana del Lavoro, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento della Federazione italiana della Industria del Legno e del Sughero e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 144 del 30 marzo 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale 30 aprile 1952, relativo agli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali e l'accordo collettivo nazionale 12 gennaio 1955, relativo all'attuazione, nei riguardi degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali, dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 88. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 30 APRILE 1952 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE BOSCHIVE E FORESTALI Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 12 GENNAIO 1955 PER L'ATTUAZIONE, NEL RIGUARDI DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE BOSCHIVE E FORESTALI, DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 GIUGNO 1954 PER IL CONGLOBAMENTO. Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.