LEGGE 1 dicembre 1961, n. 1375
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 4 della Convenzione stessa.
Art. 3
All'onere derivante dall'esecuzione delle opere di cui alla Convenzione indicata nell'articolo 1 della presente legge si provvedera' a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904.
GRONCHI FANFANI - SEGNI - TAVIANI - ZACCAGNINI Visto il Guardasigilli: GONELLA
Convenzione-art. 1
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi (San Marino, 20 novembre 1958). CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI STRADALI TRA I DUE PAESI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, desiderando promuovere lo sviluppo dei traffici tra i due Stati mediante l'ampliamento della strada che unisce i due Paesi; hanno convenuto quanto segue: Art. 1. La strada esistente tra Rimini ed il confine con la Repubblica di San Marino (Dogana) sara' allargata, a cura e spese del Governo italiano, in modo da portarla all'ampiezza di due corsie a senso unico, ciascuna larga sette metri, separate da una serie di aiuole divisionali, con banchine laterali per pedoni e ciclisti nei tratti ove cio' sia tecnicamente possibile.
Convenzione-art. 2
Art. 2. Il tratto di strada dal confine (Dogana) a Borgo sara' costruito, a cura e spese del Governo italiano, con caratteristiche analoghe a quelle indicate nell'articolo precedente, in modo da rispondere alle necessita' del traffico turistico fra i due Stati. Da Borgo la nuova strada si inserira' su quella anulare gia' esistente nella citta' di San Marino e sulla quale verra' istituito il senso unico.
Convenzione-art. 3
Art. 3. Il Governo sammarinese si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) il terreno occorrente all'allargamento della strada esistente per portarla alle caratteristiche indicate nell'articolo precedente, libero da ogni gravame, diritto, vincolo ed onere qualsiasi. Il Governo sammarinese si impegna ad amministrare il tratto di strada compreso nel suo territorio ed alla relativa manutenzione. Il Governo sammarinese si impegna inoltre a consentire in perpetuo il libero transito su tale strada a tutti i veicoli da e per il territorio della Repubblica italiana senza alcun onere, tassa, gravame, o balzello di qualsiasi genere, presente e futuro.
Convenzione-art. 4
Art. 4. La presente Convenzione sara' ratificata: essa entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo a Roma. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a San Marino, in duplice esemplare, il giorno 20 del mese di novembre dell'anno millenovecentocinquantotto. Per il Governo della Repubblica di San Marino FEDERICO BIGI Per il Governo della Repubblica italiana ALBERTO FOLCHI Visto d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI
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