LEGGE 1 dicembre 1961, n. 1376

Type Legge
Publication 1961-12-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note. b) Convenzione finanziaria. c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, all'articolo 3 della Convenzione finanziaria e all'articolo 3 dell'Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione di lire 300 milioni del tondo iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e per l'esercizio 1961-62, mediante riduzione di lire 450 milioni del fondo iscritto al corrispondente capitolo 546. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

GRONCHI FANFANI - SEGNI - SCELBA - PELLA - TAVIANI - TRABUCCHI - ZACCAGNINI - RUMOR

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Accordo-art. 1

Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e San Marino del 31 marzo 1939 (Roma, 20 dicembre 1960). ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI AMICIZIA E DI BUON VICINATO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO DEL 31 MARZO 1939 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, avendo deciso di modificare alcuni articoli della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari: S. E. l'on. prof. Antonio SEGNI, Ministro per gli affari esteri, S. E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri, i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 I seguenti articoli della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, quali risultano modificati dall'Accordo aggiuntivo del 29 aprile 1953, e dallo Scambio di Note del 30 gennaio 1954 relativo all'articolo 48, sono modificati come segue: Art. 48 - "Il Governo della Repubblica italiana somministrera' al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco lavorato di ogni qualita' non eccedente complessivamente i 25.000 Kg. annui, compreso un tipo di sigaretta di confezionamento speciale. Per la somministrazione prevista al precedente comma, il Governo della Repubblica di San Marino corrispondera' un prezzo ragguagliato ai costi dell'anno precedente. Il prezzo di vendita della sigaretta di tipo speciale sara' concordato fra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica italiana, sulla base del prezzo di vendita da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del corrispondente tipo di sigaretta italiana". Art. 50 - "Il Governo della Repubblica di San Marino avra' la facolta' di acquistare presso fabbriche italiane, in esecuzione da imposta governativa, un quantitativo illimitato di fiammiferi di ogni qualita' e tipo, previe intese con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato". Art. 52, primo comma - "In corrispondenza delle rinunce fatte dai Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 11, 1° comma, 45, 1° comma e 17, nn. 1, 2, 3 e 1, il Governo stesso ricevera' dal Governo della Repubblica italiana, in esenzione di qualsiasi imposta e tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, la somma di 450.000.000 di lire annue, a partire dal 1 luglio 1960. Detta somma sara' portata alle stesse condizioni a 600.000.000 di lire annue, per il periodo dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1996. Art. 56. "I documenti rilasciati in uno dei due Stati per autorizzare l'esercizio della caccia, dell'uccellagione e della pesca nelle acque interne, sono validi anche nell'altro. Le autorita' di ciascuno dei due stati hanno facolta' di concedere i documenti di cui al comma precedente ai propri cittadini ancorche' residenti nell'altro. Il Governo di San Marino si impegna a non rilasciare i documenti di cui al presente articolo a persone che non si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione della Repubblica italiana in materia di rilascio di porto d'armi da fuoco per uso caccia o di licenza di uccellagione, o di licenza di pesca nelle acque interne, salvo che l'efficacia del documento sia espressamente limitata al territorio sammarinese".

Accordo-art. 2

Art. 2 Il presente Accordo sara' ratificato. Esso entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo in Roma al piu' presto possibile. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma, in duplice esemplare, il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta. Per il Governo della Repubblica di San Marino FEDERICO BIGI Per il Governo della Repubblica italiana SEGNI Visto d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Accordo-Scambio di note

Roma, li' 20 dicembre 1960 Signor Segretario di Stato, Con riferimento all'art. 56 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, quale risulta dal nuovo testo contenuto nell'Accordo aggiuntivo firmato in data di oggi, ho l'onore di informare l'Eccellenza Vostra che nella Repubblica italiana le norme per l'esercizio della caccia e della pesca nelle acque interne possono variare, e di fatto generalmente variano, da provincia a provincia e, in taluni casi, da regione a regione. Il Governo italiano ritiene sia interesse di entrambi i Paesi che coloro i quali, muniti di autorizzazione rilasciata dalle Autorita' sammarinesi, si recano ad esercitare la caccia o la pesca nella Repubblica italiana siano resi edotti, a cura delle Autorita' sammarinesi, di tale circostanza. Sarei grato, a Vostra Eccellenza, se volesse confermarmi l'accordo del Governo sammarinese su quanto precede. Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia piu' alta considerazione. SEGNI Sua Eccellenza prof. avv. Federico BIGI Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica di San Marino Visto d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI ------------------------------------ Roma, li' 20 dicembre 1960 Signor Ministro, L'eccellenza Vostra ha voluto farmi pervenire in data di oggi la seguente comunicazione: "Con riferimento all'art. 56 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, quale risulta dal nuovo testo contenuto nell'Accordo aggiuntivo firmato in data di oggi, ho l'onore di informare l'Eccellenza Vostra che nella Repubblica italiana le norme per l'esercizio della caccia e della pesca nelle acque interne possono variare, e di fatto generalmente variano, da provincia a provincia e, in taluni casi, da regione a regione. Il Governo italiano ritiene sia interesse di entrambi i Paesi che coloro i quali, muniti di autorizzazione rilasciata dalle Autorita' sammarinesi, si recano ad esercitare la caccia o la pesca nella Repubblica italiana siano resi edotti, a cura delle Autorita' sammarinesi, di tale circostanza. Sarei grato a Vostra Eccellenza se volesse confermarmi l'accordo del Governo sammarinese su quanto precede". Ho l'onore di confermarLe l'accordo del Governo sammarinese sul contenuto della Nota sopra trascritta. Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia piu' alta considerazione. FEDERICO BIGI Sua Eccellenza on. prof. Antonio SEGNI Ministro per gli affari esteri della Repubblica italiana Visto d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Convenzione-art. 1

Convenzione finanziaria tra l'Italia e San Marino (Roma, 20 dicembre 1960) CONVENZIONE FINANZIARIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, desiderando regolare alcuni rapporti finanziari tra i rispettivi Paesi, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari: S. E. l'on. prof. Antonio SEGNI, Ministro per gli affari esteri, S. E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Il Governo della Repubblica italiana autorizzera' la Cassa Depositi e Prestiti a concedere alla Repubblica di San Marino, all'entrata in vigore della presente Convenzione, un mutuo non superiore ai 2.300.000.000 di lire, all'interesse annuo del 5,80% netto, ammortizzabile in 35 annualita', da utilizzare per l'estinzione di debiti ed impegni contratti dal Governo sammarinese prima della firma della presente Convenzione.

Convenzione-art. 2

Art. 2. Il Governo della Repubblica di San Marino versera' le annualita' occorrenti per l'ammortamento del mutuo di cui al precedente art. 1 al Tesoro italiano, il quale, dopo averle riscosse, provvedera' a corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti per conto del Governo sammarinese. A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, sino a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle annualita' di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino in base all'art. 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, come modificato dagli Accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953 e in data odierna.

Convenzione-art. 3

Art. 3. La presente Convenzione sara' ratificata. Essa entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo in Roma al piu' presto possibile. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Roma, in duplice esemplare, il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta. il; Per il Governo della Repubblica di San Marino FEDERICO BIGI Per il Governo della Repubblica italiana SEGNI Visto d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Accordo-art. 1

Accordo tra l'Italia e San Marino in materia di risarcimento di danni di guerra (Roma, 20 dicembre 1960) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN MATERIA DI RISARCIMENTO DI DANNI DI GUERRA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, nell'intento di consentire che i cittadini, le societa' e gli enti dei due Paesi fruiscano delle provvidenze disposte in materia di indennizzi e di contributi per danni di guerra dalla legislazione dello Stato in cui si e' verificato il danno, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari: S. E. l'on. prof. Antonio SEGNI, Ministro per gli affari esteri, S. E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. I cittadini, le societa' e gli enti sammarinesi sono equiparati ai cittadini, alle societa' ed agli enti italiani agli effetti dell'applicazione della legge italiana 27 dicembre 1953, n. 968, riguardante la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, e successive modificazioni.

Accordo-art. 2

Art. 2. I cittadini, le societa' e gli enti italiani sono equiparati ai cittadini, alle societa' ed agli enti sammarinesi agli effetti dell'applicazione delle disposizioni della Repubblica di San Marino in materia di indennizzi e di contributi per danni di guerra.

Accordo-art. 3

Art. 3. Il presente Accordo sara' ratificato. Esso entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo in Roma al piu' presto possibile. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma, in duplice esemplare, il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta. Per il Governo della Repubblica di San Marino FEDERICO BIGI Per il Governo della Repubblica italiana SEGNI Visto d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

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