DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1455

Type DPR
Publication 1961-09-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente dei Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il personale gia' in servizio con rapporto stabile di impiego presso le Camere di commercio della Libia, lo Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e gli Uffici dell'economia, iscritto nei quadri speciali previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452, e' assegnato d'ufficio e sistemato a ruolo presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura. La ripartizione del personale, di cui al comma precedente, presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura sara' determinata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2

Il personale di cui al precedente articolo e' inquadrato nei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura in base alla qualifica di equiparazione, all'anzianita' di carica e di servizio riconosciuti agli interessati dalla Commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1432 e quella successivamente maturata nei quadri speciali, e' collocato nei singoli ruoli e qualifiche anche in soprannumero. I posti cosi' risultanti in soprannumero nelle singole qualifiche saranno riassorbiti allorche' si verificheranno delle vacanze negli organici dei rispettivi Enti.

Art. 3

Al personale di cui all'art. 1 del presente decreto, a decorrere dalla data di effettiva assegnazione presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura, compete il trattamento economico e di quiescenza previsto per il personale camerale.

Art. 4

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura, presso cui sara' assegnato il personale, dovranno provvedere a norma delle vigenti disposizioni alla eventuale rivalutazione del trattamento di quiescenza ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base all'ordinamento di ciascun Ente. Per il periodo di servizio reso dal personale di cui al comma precedente presso l'Ente di provenienza e presso le Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, l'onere derivante dalla rivalutazione del trattamento di quiescenza sara' posto a carico dello Stato. Alle spese derivanti dall'applicazione del precedente comma si fara' fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero dell'industria e del commercio.

GRONCHI FANFANI - COLOMBO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1962

Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 34

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