DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1465

Type DPR
Publication 1961-09-11
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;

Visto, per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra, l'Unione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; e, in pari data. tra l'Unione Provinciale degli Industriali e la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Visto, per la Provincia di Novara (limitatamente alle zone del Verbano, Cusio ed Ossola), l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, Boschivi, Artistiche e Varie, il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie, il Sindacato Provinciale della Unione italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Cuneo, in data 20 luglio 1960, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle industrie dei prodotti dei legno e del sughero; per la provincia di Novara (limitatamente alle zone del Verbano, Cusio ed Ossola), l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, da valere per l'industria dei prodotti del legno e del sughero; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Cuneo e della provincia di Novara (limitatamente alle zone del Verbano, Cusio ed Ossola).

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 dicembre 1961

Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 117. - VILLA.

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 GIUGNO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE DEI PRODOTTI DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI CUNEO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 GIUGNO 1959, DA VALERE PER L'INDUSTRIA DEI PRODOTTI DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLE ZONE DEL VERBANO, CUSIO ED OSSOLA. Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.