LEGGE 3 novembre 1961, n. 1474
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Canada' sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data dall'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' all'Articolo XII dell'Accordo stesso.
GRONCHI SEGNI - TRABUCCHI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Accordo-art. I
Accordo fra l'Italia e il Canada sul servizi aerei (Roma, 2 febbraio 1960) ACCORDO TRA L'ITALIA E IL CANADA SUI SERVIZI AEREI Il Governo italiano ed il Governo del Canada' (d'ora innanzi denominati "Parti Contraenti"), avendo ratificato la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma di Chicago il 7 dicembre 1944 e desiderando concludere un Accordo al fine di istituire servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, hanno convenuto quanto segue: Articolo I Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti: a) il termine "la Convenzione" significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma di Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli Annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94; b) il termine "Autorita' aeronautiche" significa, nel caso dell'Italia il "Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo" e, nel caso del Canada, il "Minister of Transport, the Air Transport Board", ed in entrambi i casi, ogni persona ed Ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette Autorita'; c) il termine "impresa designata" significa una impresa che una Parte Contraente avra' designato, mediante notificazione scritta all'altra Parte Contraente, a norma dell'articolo III del presente Accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione; d) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per scopi non di traffico", hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.
Accordo-art. II
Articolo II 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire ed esercire servizi aerei sulle rotte specificate nell'apposita Sezione della tabella delle rotte (d'ora in poi chiamati "servizi convenuti" e "rotte specificate"). 2. In conformita' con le disposizioni contenute nel presente Accordo, le imprese designate da ciascuna Parte Contraente godranno, nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata, dei seguenti diritti: a) sorvolare, senza farvi scalo, il territorio della altra Parte Contraente; b) atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente, per scopi non di traffico; c) fare scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente sui punti specificati per queste rotte nella tabella, al fine di imbarcare e sbarcare traffico internazionale in passeggeri, merci e posta, proveniente o destinato ad altri punti cosi' specificati; d) omettere, su uno o tutti i voli, uno o piu' punti intermedi ed oltre. 3. Nessuna disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo e' intesa a conferire all'impresa ed alle imprese di una Parte Contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci e/o posta, trasportati dietro remunerazione ed a noleggio e destinati ad un altro punto del territorio dell'altra Parte Contraente.
Accordo-art. III
Articolo III 1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una o piu' imprese allo scopo di esercire i servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Ricevuta la notificazione della designazione, e subordinatamente alle disposizioni contenute nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, l'altra Parte Contraente dovra' concedere senza indugi all'impresa ed alle imprese designate il relativo permesso operativo. 3. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto mediante notificazione scritta all'altra Parte Contraente di ritirare la designazione di una propria impresa e di designarne un'altra. 4. Le Autorita' aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere che un'impresa designata dall'altra Parte Contraente abbia i requisiti necessari per adempiere alle condizioni prescritto dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da esse, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali. 5. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di rifiutare l'accettazione della designazione di una impresa o di sospendere o revocare la concessione ad una impresa dei diritti specificati nel paragrafo 2 dell'articolo II del presente Accordo o di imporre tutte quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie per il godimento, da parte di una impresa, di quei diritti, ogni volta che non sia certo che la sostanziale proprieta' e l'effettivo controllo di quell'impresa siano nelle mani della Parte Contraente che abbia designato l'impresa, o di suoi cittadini. 6. Non appena soddisfatte le disposizioni contenute nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo un'impresa cosi' designata ed autorizzata puo' iniziare ad esercire i servizi convenuti con l'intesa che un servizio non potra' essere esercito fino a quando una tariffa, stabilita in conformita' con le disposizioni contenute nell'articolo VI del presente Accordo, non sia stata gia' stabilita per il servizio stesso. 7. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di sospendere il godimento, da parte di un'impresa, dei diritti specificati nel paragrafo 2 dell'articolo II del presente Accordo, o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie al godimento da parte di un'impresa di quei diritti, in tutti i casi in cui l'impresa manchi di attenersi alle leggi ed al regolamenti della Parte Contraente che ha concesso detti diritti, o altrimenti manchi di operare in conformita' con le condizioni prescritte nel presente Accordo; con l'intesa che tale facolta' sara' esercitata solo dopo consultazione con l'altra Parte Contraente, a meno che una immediata sospensione o una imposizione di Condizioni siano essenziali per prevenire ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti.
Accordo-art. IV
Articolo IV 1. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente o presi a bordo degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente, che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili delle stesse imprese impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da dazio doganale e da ogni altro gravame fiscale, sotto osservanza delle formalita' doganali prescritte nei rispettivi Stati. 2. Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata nei servizi convenuti in voli da, per o attraversa il territorio di una Parte Contraente sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea da diritti di dogana, spese d'ispezione e da altri gravami fiscali. 3. I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli areomobili delle imprese designate di una Parte Contraente, autorizzato ad esarcire i servizi convenuti, sono sul territorio dell'altra Parte Contraente esenti da dazi doganali e da altri gravami fiscali, anche quando gli indicati materiali siano consumati ed usati dagli stessi aeromobili nel corso di voli al di sopra di detto territorio. 4. I carburanti, i lubrificanti, le dotazioni normali di bordo, le parti di ricambio e le provviste di bordo che, in base alle disposizioni dei precedenti paragrafi, godano di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso dell'Autorita' doganale dell'altra Parte Contraente. Nel caso in cui non possano essere usati o consumati, debbono essere riesportati. In attesa del loro uso o della riesportazione essi debbono rimanere sotto controllo doganale.
Accordo-art. V
Articolo V 1. Vi saranno eque e pari possibilita' per le imprese di entrambe le Parti Contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori ed oltre. 2. Durante l'esercizio dei servizi convenuti, le imprese di ciascuna Parte Contraente dovranno tener conto degli interessi delle imprese dell'altra Parte Contraente, in modo da non interferire indebitamente nei servizi che queste ultime eserciscono su tutta ed una parte della stessa rotta. 3. I servizi convenuti operati dalle imprese designate dovranno ragionevolmente adeguarsi alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro fine principale l'offerta, ad un ragionevole fattore di carico, di un'adeguata capacita' per soddisfare alle presenti esigenze ed a quelle che ragionevolmente possono prevedersi in futuro, del trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti. 4. Le disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta, imbarcati o sbarcati su punti situati lungo le rotte specificate, nei territori di terzi Stati dovranno essere prese in conformita' con il principio generale, per cui la capacita' deve risultare adeguata: a) alle esigenze del traffico avente origine nel territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa o diretto a tale territorio; b) alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale l'impresa esercisce il proprio servizio, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto eserciti dalle imprese degli Stati compresi nella medesima zona; c) le esigenze d'esercizio di servizi a lungo percorso. 5. Prima dell'inizio dei servizi convenuti, e cosi' pure per ogni successiva variazione di capacita', le Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti si accorderanno sulla pratica applicazione dei principi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo per quanto riguarda le operazioni dei servizi convenuti da parte delle imprese designate.
Accordo-art. VI
Articolo VI 1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli "standards" di velocita' e di comfort) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformita' delle seguenti disposizioni del presente articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo i del presente articolo debbono essere concordate, se possibile - per ognuna delle rotte specificate - fra le imprese designate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa). E' tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione per il Trasporto Aereo Internazionale (IATA) 3. Tutte le tariffe cosi' concordate debbono essere sottoposte per l'approvazione alle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la loro entrate in vigore. Tale termine puo' essere ridotto, in casi speciali, se le Autorita' aeronautiche concordano in questo senso. 4. In caso di disaccordo tra le imprese designate per quanto riguarda le tariffe, le Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti cercheranno esse stesse di determinarle di comune accordo. 5. Qualora le Autorita' aeronautiche non concordino nell'approvazione d'una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto prevede il paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 4, il disaccordo deve essere regolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo VIII del presente Accordo. 6. a) Nessuna tariffa puo' entrare in applicazione se le Autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte Contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo VIII del presente Accordo. b) Quando siano state stabilite in conformita', delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' con le disposizioni del presente articolo.
Accordo-art. VII
Articolo VII Le Autorita' aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente, a loro richiesta, quelle statistiche periodiche ed altri dati che possono essere ragionevolmente richiesti, al fine di rivedere la capacita' offerta sui servizi convenuti, dalle Imprese designate della prima Parte Contraente. Questi dati comprenderanno tutte le informazioni richieste per determinare il volume del traffico trasportato da quelle imprese sui servizi convenuti e l'origine e la destinazione di tale traffico.
Accordo-art. VIII
Articolo VIII 1. Nell'eventualita' che sorga una controversia tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo le Parti Contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverla mediante negoziati tra di loro. 2. Se le Parti Contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante i negoziati. a) esse possono accordarsi di deferire la controversia, per la risoluzione, ad un tribunale arbitrale nominato di comune accordo, o a qualsiasi altra persona ed Ente; o b) se non si accordano su cio', o se, avendo deciso di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale, esse non riescano a pervenire ad un accordo per quanto riguarda la sua composizione, ciascuna Parte Contraente puo' demandare la decisione della controversia a qualsiasi tribunale competente in merito, il quale potra' essere in seguito istituito nell'ambito dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) o, nel caso non esista un tribunale del genere, al Consiglio dell'OACI. 3. Le Parti Contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Se e sino a quando ciascuna Parte Contraente o un'impresa designata di ciascuna Parte Contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte Contraente puo' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa, abbia concesso in base al presente Accordo all'altra Parte Contraente che si trovi in difetto, o all'impresa ed alle imprese designate di quella Parte Contraente.
Accordo-art. IX
Articolo IX 1. Se l'una o l'altra delle Parti Contraenti desideri modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se concordata tra le Parti Contraenti, entrera' in vigore dopo che sara' confermata mediante uno scambio di note. 2. Se l'una o l'altra delle Parti Contraenti ritenga opportuno apportare modifiche alla tabella delle rotte del presente Accordo, tali modifiche potranno essere concordate direttamente tra le Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti ed entreranno in vigore dopo che saranno state confermate da uno scambio di lettere fra le predette Autorita'. 3. Qualora venga conclusa una Convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei, alla quale entrambe le Parti Contraenti abbiano aderito, il presente Accordo sara' emendato in modo da uniformarsi alle disposizioni di tale Convenzione.
Accordo-art. X
Articolo X Ciascuna Parte Contraente puo' in ogni momento dare notizia all'altra che essa desidera porre termine al presente Accordo. Tale notizia dovra' essere contemporaneamente comunicata all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI). Qualora sia stata data tale comunicazione, il presente Accordo avra' termine dodici mesi dalla data della ricezione della comunicazione da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che detta comunicazione non venga ritirata di comune accordo prima dello scadere di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione da parte dell'altra Parte Contraente, si riterra' che la comunicazione sia stata ricevuto quindici giorni dopo il ricevimento della comunicazione da parte della Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI).
Accordo-art. XI
Articolo XI Il presente Accordo sara' registrato presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI).
Accordo-art. XII
Articolo XII 1. La tabella delle rotte e l'appendice unite al presente Accordo sono considerate come parti dell'Accordo e ogni riferimento all'"Accordo" comprende anche la tabella delle rotte e l'appendice a meno che non sia espressamente previsto il contrario. 2. Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Ottawa appena possibile. 3. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 2 febbraio 1960, in doppio originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede. Per il Governo del Canada' MAYRAND Per il Governo italiano PELLA Visto d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI
Accordo-Tabella
TABELLA DELLE ROTTE SEZIONE I Rotte esercite, in entrambe le direzioni, dalla impresa o dalle imprese designate del Canada': Da punti nel Canada' a Roma direttamente o via Parigi e/o Lisbona, ed oltre Roma a Bangkok ed oltre Bangkok ad un punto da concordarsi. SEZIONE II Rotte esercite, in entrambe le direzioni, dalla impresa o dalle imprese designate dell'Italia: Da punti in Italia a Montreal direttamente ed oltre Montreal a Chicago, Los Angeles, Messico ed un punto oltre Los Angeles da concordarsi. Resta inteso che l'impresa o le imprese designate di entrambe le Parti Contraenti hanno il diritto di effettuare stop-overs nei territori canadese ed italiano per il traffico avente origine o destinazione in terzi Paesi. Resta inteso, inoltre, che l'impresa o le imprese designate di ciascuna Parte Contraente hanno il diritto di effettuare da e per il territorio dell'altra Parte Contraente traffico in transito avente origine o destinazione in terzi Paesi. APPENDICE E' inteso che nell'applicazione dell'articolo III nessuna Parte Contraente potra' designare piu' di una impresa per operare i servizi convenuti su ciascuna delle rotte specificate fino a quando non sara' stata negoziata tra le Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti la designazione di non piu' di un'altra impresa. PELLA MAYRAND Visto d'ordine dei Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI
Agreement
Agreement between Canada and Italy for air services Parte di provvedimento in formato grafico
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