DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1961, n. 1491
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 40 della legge 5 luglio 1961, n. 636, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio; Decreta:
TITOLO I Funzionamento e compiti del Comitato
Art. 1
All'assunzione ed alla gestione per conto dello Stato delle garanzie assicurative, previste dai titoli I e III della legge 5 luglio 1961, n. 635, sovraintende l'apposito Comitato, la cui composizione e' stabilita dall'art. 9 della legge. Lo stesso Comitato, nella composizione ridotta prevista dall'art. 30 della legge, sovraintende anche alla gestione del Fondo autonomo istituito con il titolo IV della legge.
Art. 2
Il Comitato ha sede presso l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero - I.C.E. L'I.C.E., in base alla convenzione stipulata con il Ministro per il tesoro ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge, provvede al servizio di segreteria del Comitato, d'intesa con l'istituto Nazionale delle Assicurazioni - I.N.A., per la istruttoria delle domande di assicurazione, di riassicurazione e per l'assunzione e la gestione delle garanzie assicurative, nonche', d'intesa con l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito, per le operazioni del Fondo autonomo. Il Comitato designa tre segretari, rispettivamente per le questioni d'ordine tecnico-commerciale, per quelle d'ordine amministrativo ed assicurativo, e per quelle attinenti alle operazioni del Fondo autonomo.
Art. 3
Il Comitato provvede, nell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni ministeriali, a quanto possa riuscire utile al buon andamento delle gestioni cui sovraintende, vigila sull'operato degli enti gestori, esprime, a richiesta dei competenti organi ministeriali, parere in materia concernente direttamente od indirettamente le gestioni medesime e cura in particolare gli adempimenti indicati negli articoli che seguono. Ai lavori del Comitato e dei Sottocomitati, costituiti in seno ad esso a norma di legge, possono partecipare, insieme con i componenti effettivi, anche i relativi sostituti. Costoro, pero', quando partecipano insieme con i componenti effettivi non hanno diritto di voto. Possono altresi' partecipare a tali lavori con funzioni consultive anche persone esperte nelle singole materie in discussione. Gli esperti sono nominati e revocati con delibera del Comitato, in casi urgenti, possono essere invitati dal presidente o dal vice presidente, salva ratifica da parte del Comitato.
Art. 4
In ordine alla gestione delle garanzie assicurative, ai fini previsti dall'art. 3, il Comitato provvede a quanto segue: a) determina le condizioni generali e particolari di assicurazione; b) stabilisce gli elementi che debbono essere contenuti nelle domande per la concessione delle assicurazioni e riassicurazioni previste dalla legge, ed approva i relativi tipi di polizza e di appendici od allegati di polizza, predisposti dall'I.N.A. e dalle imprese di assicurazione autorizzate dalla legge; c) esamina le domande di assicurazione e riassicurazione, istruite dalla segreteria e, valutate le caratteristiche delle singole operazioni, delibera discrezionalmente sulla loro ammissibilita' all'assicurazione, a mente del settimo comma dell'art. 9 della legge sulla assunzione, da parte dell'I.N.A., delle garanzie contro i rischi di cui all'art. 3 della legge; d) per le domande accolte, la quota e la durata della garanzia, entro i limiti stabiliti dalla legge, e le aliquote percentuali dei relativi premi, entro i limiti minimi e massimi fissati con il decreto interministeriale di cui all'art. 2 della legge: e) propone al Ministero del tesoro l'assunzione di garanzie per durate che oltrepassino quelle espressamente previste dalla legge; f) prescrive, se del caso, ai fini della concessione delle garanzie assicurative, la copertura dei rischi ordinari del credito; g) delibera sui termini e sulle modalita' del pagamento del premio di assicurazione; h) si pronuncia sull'accettazione dei singoli elementi di costo ai fini della garanzia contro il rischio di cui al n. 7 dell'art. 3 della legge; i) accerta che si siano effettivamente verificati gli eventi che concretano il sinistro, e delibera sulla liquidazione, proposta dall'I.N.A., del relativo indennizzo; l) dispone, nei casi previsti dalle presenti norme o dalle condizioni generali e particolari di polizza, gli accertamenti d'ufficio; m) propone, se del caso, al Ministro del tesoro di far ricorso al Fondo autonomo per ottenere le anticipazioni previste dall'art. 26 della legge: n) vigila sull'osservanza del limite massimo annuale delle garanzie complessivamente assunte a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 34 della legge, e segue la tenuta delle relative scritture; o) accerta che le polizze emesse dall'I.N.A. siano conformi alle proprie deliberazioni; p) approva, previ i necessari riscontri, i rendiconti della gestione presentati dall'I.N.A. e ne dispone l'inoltro al Ministero del tesoro; q) ((accerta annualmente, per ogni esercizio finanziario, le eccedenze attive della gestione assicurativa ai fini dell'art. 27, lettera b) della legge e ne dispone il versamento al Fondo autonomo di cui all'art. 25 della legge, affinche' il Fondo stesso se ne possa avvalere per le operazioni previste dagli articoli 25 e 26 della legge medesima)); r) impartisce, ove occorra, istruzioni all'I.N.A. ai fini della collaborazione nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione con gli istituti esteri operanti nel medesimo settore. Il Comitato puo', con sua delibera, demandare ad un Sottocomitato, costituito nel suo seno a norma dell'art. 9 della legge, purche' ne facciano parte i componenti indicati dal primo comma dell'art. 6, di provvedere, per periodi non superiori ai tre mesi, in ordine a tutti o ad alcuni dei compiti indicati nel precedente comma, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a), b), i), m), p) e q).
Art. 5
In ordine alla gestione del Fondo autonomo, ai fini previsti dall'art. 3, il Comitato, nella composizione prevista dall'art. 30 della legge: a) delibera sulle operazioni di finanziamento e sulle anticipazioni alla gestione assicurativa per il pagamento di indennizzi, ai sensi rispettivamente degli articoli 25 e 26 della legge; b) accerta la congruita' delle disponibilita' finanziarie del Fondo e, ove ritenga insufficienti i mezzi previsti alle lettere a), b) e c) dell'art. 27 della legge, propone l'emissione di obbligazioni da parte del Mediocredito, ai sensi dell'art. 28 della legge; c) vigila sulla gestione del Fondo e si pronuncia sui rendiconti presentati dal Mediocredito ai fini dell'approvazione da parte del Ministro per il tesoro; d) propone, a mente dell'art. 33 della legge, la stipula di apposite convenzioni tra il Fondo ed il Mediocredito per disciplinare i rapporti nascenti dalle operazioni che il Mediocredito compie in relazione all'attivita' del Fondo.
Art. 6
Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti del Comitato stesso, effettivi o sostituti, purche' di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice presidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio ed un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti. Per la validita' delle adunanze del Comitato, in sede di gestione del Fondo autonomo, e' prescritta la presenza della maggioranza dei suoi componenti, effettivi o sostituti, indicati dall'art. 30 della legge, purche' di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice presidente, un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.
Art. 7
Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro entro tre giorni, non festivi, dalla loro adozione. Esse diventano esecutive trascorsi dodici giorni dalla data dell'adunanza in cui sono state adottate, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione del detto Ministero, o ancor prima, se alla segreteria del Comitato pervenga l'esplicita approvazione ministeriale. Il Ministero del tesoro puo', entro il termine di cui al precedente comma, formulare le sue osservazioni in ordine a qualsiasi deliberazione del Comitato. Le disposizioni del primo comma dell'art. 6 e del presente articolo si applicano anche al Sottocomitato, delegato dal Comitato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4.
TITOLO II Compiti degli enti gestori
Art. 8
All'assunzione ed alla gestione per conto dello Stato delle garanzie assicurative, previste dai titoli I e III della legge, provvede, con separata gestione, l'I.N.A., in conformita' delle deliberazioni all'uopo adottate dal Comitato e divenute esecutive a mente dell'art. 7. L'I.N.A. collabora con l'I.C.E. per l'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione e per il servizio di segreteria del Comitato, ai sensi dell'art. 2.
Art. 9
La gestione delle garanzie assicurative e' disciplinata dalla convenzione stipulata dal Ministro per il tesoro con l'I.N.A., ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge. I premi riscossi sono versati dall'I.N.A. nel conto speciale ad esso intestato presso la Tesoreria centrale a norma del secondo comma dell'art. 8 della legge. Alle spese della gestione, secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate dal Ministro per il tesoro con l'I.N.A. e con l'I.C.E., ed al pagamento degli indennizzi, l'I.N.A. provvede con le disponibilita' esistenti nel conto di cui al precedente comma o, in caso di insufficienza, a norma dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1961, n. 68, con il fondo di garanzia, di cui all'art. 36 della legge, e con le somme da anticiparsi dal Fondo autonomo, ai sensi dell'art. 26 della legge. L'I.N.A. presenta trimestralmente il rendiconto della gestione al Comitato, il quale provvede in conformita' con la lettera p) dell'art. 4.
Art. 10
L'I.N.A., quale gestore per conto dello Stato, non puo' assumere in assicurazione o in riassicurazione una quota diversa da quella determinata dal Comitato, ne' puo' comunque fissare in polizza condizioni difformi da quelle stabilite dal predetto Comitato.
Art. 11
Alle operazioni inerenti al Fondo autonomo provvede, con separata gestione, il Mediocredito, in conformita' delle deliberazioni all'uopo adottate dal Comitato, nella composizione ridotta prevista dall'art. 30 della legge, e divenute esecutive a mente dell'art. 7. Il Mediocredito collabora con l'I.C.E. per il servizio di segreteria del Comitato, ai sensi dell'art. 2.
Art. 12
La gestione del Fondo autonomo, tenuta dal Mediocredito per conto dello Stato, e' disciplinata dalle convenzioni da stipularsi ai sensi dell'art. 33 della legge. Il Mediocredito presenta per ogni esercizio il rendiconto della gestione al Comitato che ad essa sovraintende, il quale, previ i necessari riscontri, si pronuncia sul rendiconto stesso, trasmettendolo quindi al Ministro per il tesoro per la conseguente approvazione, a norma del secondo comma dell'art. 33 della legge.
TITOLO III Garanzie assicurative inerenti ad operazioni di esportazione di merci e servizi
Art. 13
I contratti di assicurazione e di riassicurazione, con i quali l'I.N.A. assume le garanzie di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 della legge, in ordine ad operazioni di esportazione di merci e servizi da parte di imprese nazionali, possono essere stipulati soltanto dopo avvenuta la stipulazione dei rispettivi contratti di fornitura. Fermo quanto disposto dal comma precedente, e' in facolta' del Comitato di esaminare i requisiti di ammissibilita' all'assicurazione di operazioni per le quali i rispettivi contratti di fornitura non siano stati ancora stipulati. Le conseguenti determinazioni, anche se comunicate all'impresa esportatrice, non vincolano il Comitato alla successiva, accettazione dei rischi.
Art. 14
E' vietata l'assicurazione presso qualsiasi assicuratore della quota del 15 per cento, di cui al primo comma dell'art. 5 della legge, nonche' della quota del 5 per cento, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. La violazione di tali divieti comporta la, perdita dei diritti derivanti dalla assicurazione o dalla riassicurazione effettuate ai sensi dell'art. 1 della legge.
Art. 15
Il premio deve essere calcolato in ragione di anno come segue: a) per l'assicurazione dei crediti contro i rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'art. 3 della legge, con riferimento alla durata della copertura e all'ammontare delle quote di credito assicurate; b) per l'assicurazione contro il rischio di cui al n. 4 dell'art. 3 della legge, con riferimento alla durata della copertura e all'ammontare della quota assicurata: c) per l'assicurazione contro il rischio di cui al n. 7 dell'art. 3 della legge, con riferimento alla durata della copertura e al prezzo della fornitura.
Art. 16
L'assicurazione dei crediti contro i rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'art. 3 della legge, non ha effetto prima del momento in cui il credito sia stato reso liquido o per il rilascio di cambiali e per l'accettazione di tratte o per il rilascio di una dichiarazione scritta di riconoscimento di debito o per la consegna di buoni del Tesoro esteri o titoli analoghi o in qualunque altro modo a termini del contratto di fornitura. Per il rischio di cui al n. 4) dell'art. 3 della legge, l'assicurazione non ha effetto prima del momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura. A tale fine l'assicurato e' tenuto a dare immediata comunicazione all'I.N.A. del loro effettivo inizio, con le modalita' stabilite dalle condizioni di polizza. Per il rischio di cui al n. 7) dell'art. 3 della legge, l'assicurazione non copre gli aumenti dei costi di produzione che si siano verificati prima che l'assicurato abbia fatto pervenire all'I.N.A. l'indicazione degli elementi di costo in base ai quali e' stato determinato il prezzo fisso della fornitura, ne' gli aumenti che si siano verificati prima che sia stato iniziato l'effettivo espletamento della fornitura medesima ai termini del relativo contratto.
Art. 17
Nei casi previsti dai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 3, della legge, l'assicurato, per avere diritto all'indennizzo, e' tenuto a provare che l'insolvenza del debitore e' dovuta agli eventi di cui ai numeri suddetti e a dimostrare di avere fatto quanto possibile per il recupero del credito e per assicurarne in futuro il pagamento. Nel caso previsto dal n. 4) dell'art. 3 della legge, l'assicurato e' parimenti tenuto a provare di aver esercitato le possibili azioni necessarie per dare corso al contratto o per proseguirne l'esecuzione. Nel caso previsto dal n. 5) dell'art. 3 della legge, l'assicurato e' tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciate dai componenti uffici, attestanti che l'incasso lire e' ritardato da oltre sei mesi, a termine del quinto comma dell'art. 6 della legge, per difficolta' di trasferimento valutario. Nel caso previsto dal n. 6) dell'art. 3 della legge l'assicurato e' tenuto a dimostrare di aver dato corso alle possibili azioni necessarie per ottenere il pagamento del credito assicurato, nascente dalla regolare esecuzione della fornitura, e per evitare la perdita dei diritti nei quali dovra', surrogarsi l'I.N.A. ai sensi dell'art. 64. Nel caso previsto dal n. 7) dell'art. 3 della legge, l'assicurato e' tenuto a provare le sopravvenute circostanze di carattere generale che abbiano influito sul costi di produzione, precisando, sulla base di idonea documentazione, le variazioni percentuali, in piu' o in meno, verificatesi negli elementi di costo gia' comunicati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 e che siano stati accettati, dal Comitato ai sensi della lettera h) dell'art. 4. Tali variazioni debbono essersi verificate nel periodo intercorrente tra la data di inizio dell'espletamento della fornitura, se posteriore a quella di esecutivita' della relativa delibera di concessione di garanzia, o tra questa ultima data, se quella di inizio sia ad essa anteriore, e la data di avvenuto espletamento della fornitura stessa. Sono prese in considerazione le variazioni soltanto se comportino un aumento complessivo di costi di produzione superiore al 5 per cento. L'assicurato deve anche comunicare all'I.N.A. la data di ultimazione dei lavori della fornitura; la successiva spedizione deve essere provata mediante i documenti di spedizione.
Art. 18
La misura dell'indennizzo da corrispondere in caso di sinistro e' fissata come segue: 1) per la garanzia di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge, il danno, accertato con le modalita' stabilite nelle condizioni di polizza e decurtato della quota lasciata a carico dell'esportatore, a norma dell'art. 5 della legge, viene indennizzato nel limite del rapporto fra la quota di garanzia concessa e l'ammontare del capitale ammesso alla garanzia dei rischi assicurati, anch'esso considerato al netto della suddetta quota a carico dell'esportatore; 2) per la garanzia di cui alla lettera c) dell'art. 1 della legge, l'indennizzo e' commisurato alle variazioni dei costi che eccedono il limite del 5 per cento, lasciato a carico dell'esportatore, fino al raggiungimento del limite massimo del 10 per cento; in ogni caso l'indennizzo non puo' superare il danno in definitiva sopportato dall'impresa assicurata, relativamente allo speciale rischio che forma oggetto della garanzia.
TITOLO IV Garanzie assicurativo inerenti ad operazioni di deposito all'estero
Art. 19
I contratti di assicurazione e di riassicurazione, con i quali l'I.N.A. assume le garanzie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge, in ordine ad operazioni di deposito all'estero di prodotti nazionali da parte di imprese nazionali, possono essere stipulati soltanto dopo che le imprese medesime abbiano precisato e documentato le modalita' che regolano dette operazioni. Fermo quanto disposto dal comma precedente, anche per le operazioni la cui realizzazione sia in fase preliminare, il Comitato puo' avvalersi della facolta' di cui al secondo comma dell'art. 13.
Art. 20
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.