DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1961, n. 1499
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213, 11 dicembre 1952, n. 2392, 21 dicembre 1955, n. 1345 e 30 dicembre 1958, n. 1259;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
E' prorogato lino al 31 dicembre 1964 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1958, n. 1259, entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GRONCHI FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 90. - VILLA
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