LEGGE 3 novembre 1961, n. 1500

Type Legge
Publication 1961-11-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e', autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con Annesso e scambi di Note, concluso a Roma il 16 luglio 1959.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo con Annesso e scambi di Note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo XIV dell'Accordo stesso.

GRONCHI SEGNI - TRABUCCHI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Accordo-art. I

ACCORDO tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con Annesso e scambi di Note (Roma, 16 luglio 1959) ACCORDO FRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO INDIANO RELATIVO AI SERVIZI AEREI Il Governo italiano ed il Governo Indiano d'ora in poi indicati come le "Parti Contraenti". Desiderando concludere un Accordo per istituire e regolare servizi aerei fra i rispettivi territori e al di la di essi. Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti: a) il termine "la Convenzione" significa la Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; b) il termine "Autorita' Aeronautiche" significa, nel caso dell'India, il Direttore Generale dell'Aviazione Civile, e, nel caso dell'Italia, il Ministero della Difesa-Aeronautica (Direzione dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo) o ogni persona o Ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente assolte da tale Direttore Generale o da tale Ministero; c) il termine "impresa designata" significa un'impresa di trasporto aereo che una Parte Contraente abbia designato, per mezzo delle sue Autorita' Aeronautiche e con notifica scritta, alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, in conformita' dell'articolo IV del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica; d) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "impresa" e "scalo per scopi non di traffico" hanno rispettivamente il significato ad essi attributo negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Accordo-art. II

Articolo II Nei limiti della loro applicabilita' ai servizi aerei istituiti in base al presente Accordo, le disposizioni della Convenzione continueranno ad avere vigore, nella forma attuale, fra le Parti Contraenti per la durata dell'Accordo, come se fossero parte integrante dello Accordo stesso. Qualora, poi entrambe le Parti Contraenti ratifichino una qualsiasi modifica alla Convenzione e tale modifica entri regolarmente in vigore, la Convenzione cosi' modificata continuera' ad avere vigore per la durata del presente Accordo.

Accordo-art. III

Articolo III Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine d'istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato Annesso (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate"). I servizi convenuti possono essere iniziati in qualsiasi momento, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni dell'articolo IV. 2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte Contraente ha i seguenti diritti: a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte Contraente; b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non di traffico; e c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso al presente Accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri merci e posta provenienti da o destinati al territorio della prima Parte Contraente o di un terzo Paese. 3. Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sara' inteso a conferire all'impresa di una Parte Contraente il diritto di caricare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci o posta destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte Contraente. 4. Le leggi, i regolamenti e le istruzioni di una Parte Contraente, relativi all'entrata nel suo territorio o all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei adibiti alla navigazione aerea internazionale, o all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel suo territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente.

Accordo-art. IV

Articolo IV Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare per iscritto - a mezzo delle sue Autorita' Aeronautiche - all'altra Parte Contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Ricevuta la designazione, la Parte Contraente deve - per mezzo delle sue Autorita' Aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio. 3. Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa e' qualificata ad uniformarsi alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola all'attivita' dei trasportatori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali. 4. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di non accettare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocare a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo III del presente Accordo, o d'imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nei caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini della Parte Contraente che ha designato l'impresa. 5. L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' cominciare esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni degli articoli VIII e X. 6. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare un'autorizzazione d'esercizio ovvero d'imporre quelle appropriate condizioni che riterra' necessarie nel caso che la impresa designata dell'altra Parte venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della prima Parte oppure nel caso che, a giudizio della prima Parte, risulti un'inadempienza nell'osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'Accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sara' adottata soltanto dopo consultazione tra le due l'arti Contraenti; consultazione che avra' inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.

Accordo-art. V

Articolo V Al carburante, agli oli lubrificanti alle parti di ricambio e alle provviste di bordo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente presi a bordo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente che si trovino in detto territorio per l'uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti sara' accordato, per quanto riguarda i diritti doganali, i diritti d'ispezione e altri gravami similari, un trattamento non meno favorevole di quello che e' applicato alle imprese nazionali che esercitano regolari trasporti aerei internazionali o alle imprese della Nazione piu' favorita: con l'intesa che nessuna delle Parti Contraenti sara' obbligata a concedere all'impresa designata dalla altra Parte Contraente esenzioni o rimborsi di diritti doganali, di tasse d'ispezione o gravami similari a meno che tale altra Parte Contraente conceda esenzione o rimborso di tali gravami all'impresa designata dalla primi l'arte Contraente. Le concessioni in materia da accordare sulla base della reciprocita' saranno adottate previe intese tra i rispettivi Governi. 2. Gli aeromobili dell'impresa designata impiegati nei servizi convenuti in voli da, per o attraverso il territorio d'una Parte Contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra l'arte Contraente in esenzione temporanea da diritti doganali, diritti d'ispezione e altri gravami similari, analogamente a quanto avviene per gli aeromobili della Nazione piu' favorita. 3. Il carburante, gli oli lubrificanti le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili dell'impresa designata d'una Parte Contraente, autorizzata ad esercire i servizi convenuti, sono, nel territorio dell'altra l'arte Contraente, esenti da diritti doganali e altri gravami similari, anche quando siano usati o consumati nel corso di voli al di sopra di detto territorio. 4. Il carburante, gli oli lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste di bordo e le dotazioni normali di bordo che, in base alle disposizioni del precedente paragrafo, godono di esenzioni fiscali non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorita' doganali l'altra l'arie Contraente. Nel caso in cui non possano essere impiegati, debbono essere trasportati. In attesa dell'impiego o della esportazioni essi debbono rimanere sotto controllo delle Autorita' doganali.

Accordo-art. VI

Articolo VI Le imprese di entrambe Le parti Contraenti debbono godere di possibilita' eque e pari nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate fra, ed oltre i loro rispettivi territori. 2. Nell'istituzione e nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente deve tener presenti gli interessi dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, in modo da non influenzare indebitamente i servizi che quest'ultima esercisce su una qualsiasi delle rotte specificate o settori di esse. 3. La capacita' fornita dalle imprese designate di entrambe le l'arti Contraenti su qualsiasi rotta specificata dovra' essere strettamente commisurata alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo su quella rotta. L'obiettivo principale di una impresa designata nel fornire la capacita' su una rotta specificata sara' il trasporto ad un ragionevole e fattore di carico, del traffico sa quella rotta tra il territorio della Parte Contraente che designa l'impresa ed i Paesi di destinazione del traffico. 4. L'impresa designata di ciascuna l'arte Contraente puo' imbarcare e sbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente traffico destinato a e proveniente (la terzi Paesi, utilizzando una parte della capacita' totale che puo' essere fornita dall'impresa in conformita', delle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo. 5. L'interpretazione e l'applicazione di questi paragrafi saranno quelle concordate di tanto in tanto dalle Autorita' Aeronautiche delle l'arti Contraenti.

Accordo-art. VII

Articolo VII In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorita' Aeronautiche delle due l'arti Contraenti si consulteranno regolarmente al fine di assicurare l'osservanza dei principi e l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo. 2. Ciascuna delle Parti Contraenti puo', in ogni momento, richiedere all'altra Parte Contraente una consultazione al fine di apportare quelle modifiche al presente Accordo che essa riterra' convenienti. Tale consultazione avra' inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta. 3. Qualora sia stata raggiunta un'intesa su modifiche da apportare all'Accordo od al suo Annesso, le modifiche all'Accordo entreranno in vigore dopo che saranno state confermate mediante uno scambio di note diplomatiche, mentre le modifiche all'Annesso entreranno in vigore dopo che saranno state confermate mediante scambio di lettere fra le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

Accordo-art. VIII

Articolo VIII Ciascuna Parte Contraente fara' in modo che la propria impresa designata fornisca alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, col massimo preavviso possibile, copie degli orari pubblicati e delle tariffe, nonche' le eventuali modifiche e qualsiasi altra informazione di rilievo relativa all'esercizio dei servizi convenuti compresi quei dati che possano essere richiesti per dimostrare soddisfacentemente alle Autorita' Aeronautiche che le condizioni del presente Accordo sono regolarmente osservate.

Accordo-art. IX

Articolo IX Ciascuna Parte Contraente fara' in modo che la propria impresa designata fornisca alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente le statistiche relative al traffico trasportato durante ogni mese sui propri servizi aerei da, per o attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, ponendo in evidenza l'origine e la destinazione del traffico.

Accordo-art. X

Articolo X Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura, ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi, fra cui il costo d'esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli "standards" di velocita' e la sistemazione di cabina) e, ove ritenuto opportuno, prendendo in considerazione anche le tariffe applicate da altre imprese di trasporto aereo su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformita delle seguenti disposizioni di questo articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 di questo articolo debbono essere concordate - per ognuna delle rotte specificate - fra le imprese designate interessate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese di trasporto aereo operanti sull'intera rotta o su parte di essa.), tenendo presente le relative tariffe adottate dall'Associazione per il Trasporto Aereo Internazionale. Le tariffe cosi' concordate debbono essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di ambedue le Parti Contraenti. 3. Se le imprese designate non raggiungono un accordo su una qualsiasi tariffa o se, per ogni altro motivo, una tariffa non possa essere concordata in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti debbono cercare di definire tra loro, di comune accordo, questa tariffa. 4. Qualora le Autorita' Aeronautiche non concordino nell'approvazione d'una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, o sulla determinazione d'una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto dal paragrafo 3, il disaccordo deve essere regolato in conformita' delle disposizioni dell'art. 11 del presente Accordo. 5. a) Nessuna tariffa puo' entrare in vigore se le Autorita' Aeronautiche dell'una o dell'Altra Parte Contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo XI del presente Accordo. b) Quando siano state stabilite in conformita' delle disposizioni di questo articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' con le disposizioni di questo articolo.

Accordo-art. XI

Articolo XI Qualora sorga una controversia fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti debbono in primo luogo, cercare di comporta mediante le consultazioni dirette previste nell'articolo VII. 2. Se le Parti Contraenti non riescono a conseguire un accordo mediante le suddette consultazioni, a) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza a un Tribunale arbitrale nominato di comune accordo o ad altra persona o Ente, b) se non sono d'accordo su cio' o se, avendo convenuto di deferire la controversia a un Tribunale arbitrale, non riescono a mettersi d'accordo sulla sua composizione, l'una o l'altra Parte Contraente puo' sottoporre la controversia, per la sua soluzione, a qualsiasi Tribunale competente a decidere che sia costituito in futuro in seno all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale o, in mancanza di tale Tribunale, al Consiglio della detta Organizzazione o, se non sia possibile sottoporre la questione a tale Consiglio, alla Corte Internazionale di Giustizia. 3. Le Parti Contraenti s'impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione presa in base al paragrafo 2 di questo articolo. 4. Se e fino a quando l'una o l'altra delle Parti Contraenti, o una impresa designata dall'una o dall'altra Parte Contraente, non si uniformi alle decisioni prese in base a quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, l'altra Parte Contraente puo' limitare, sospendere o revocare alla Parte Contraente inadempiente a alla impresa designata da detta Parte Contraente, qualsiasi diritto o privilegio concesso ai sensi del presente Accordo.

Accordo-art. XII

Articolo XII Qualora sia conclusa una Convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei e tale Convenzione entri in vigore nei riguardi di ambedue le Parti Contraenti, il presente Accordo sara' modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni di tale Convenzione.

Accordo-art. XIII

Articolo XIII Ciascuna Parte Contraente puo', in ogni momento, comunicare all'altra Parte Contraente il suo proposito di denunciare il presente Accordo. La comunicazione dev'essere inviata contemporaneamente anche all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. Se tale comunicazione e' fatta, l'Accordo cessa di aver vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della comunicazione di denuncia da parte dell'altra l'arte Contraente, a meno che tale comunicazione non sia stata ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto termine. In assenza d' una accusa di ricezione dell'altra Parte Contraente, si presume che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.

Accordo-art. XIV

Articolo XIV L'Annesso unito al presente Accordo sara' considerato come parte dell'Accordo e ogni riferimento all'Accordo comprendera' anche l'Annesso, a meno che non sia espressamente previsto il contratto. 2. Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il piu' presto possibile. 3. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. I FEDE DI CHE, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma, il 16 luglio 1959, in duplice originale, nelle lingue italiana, hindi ed inglese tutti e tre i Testi facendo egualmente fede. Per il Governo italiano Per il Governo Indiano FOLCHI KHUB CHAND Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Accordo-Annesso

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