LEGGE 8 dicembre 1961, n. 1529
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare la Convenzione sulla organizzazione e la personalità giuridica dell'Ufficio idrografico internazionale, adottata a Monaco (Principato) il 16 giugno 1958.
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