DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1961, n. 1537
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 giugno 1954, n. 677, per l'approvazione e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia in amministrazione fiduciaria all'Italia, concluso in Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1958, n. 1011, relativo all'approvazione del regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A al citato Accordo italo-britannico del 20 marzo 1950;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta
Art. 1
Gli articoli 4 e 5 ed il primo comma dell'art. 6 del regolamento citato nelle premesse sono modificati come segue: "Art. 4. - Il Ministero degli affari esteri e' incaricato di eseguire per il tramite della Rappresentanza diplomatica e di quelle consolari in Somalia e a mezzo di apposita Commissione con sede a Mogadiscio, nominata con decreto ministeriale, l'accertamento degli indennizzi spettanti a termine della legge 30 giugno 1954, n. 677. La Commissione di cui al comma precedente e' composta di un magistrato dell'ordine giudiziario che la presiede e di cinque impiegati, l'uno e gli altri da scegliere fra il personale dell'Amministrazione statale italiana in servizio in Somalia; dei cinque impiegati tre devono essere esperti nei servizi tecnici e finanziari, uno nei servizi di ragioneria ed uno nei servizi di segreteria, quest'ultimo con funzioni di segretario. La Commissione delibera a maggioranza di voti". "Art. 5. - La Commissione ha facolta' di disporre sopraluoghi, stime, accertamenti ed indagini e di richiedere ulteriore documentazione per accertare la esistenza dei requisiti prescritti per conseguire l'indennizzo". "Art. 6, primo comma. - La deliberazione della Commissione contenente la proposta di liquidazione e' notificata agli interessati a mezzo delle competenti autorita' se residenti in Italia ed a mezzo degli uffici consolari se residenti in Somalia o in altri Paesi".
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GRONCHI FANFANI - SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 114. - VILLA
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