DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1961, n. 1540

Type DPR
Publication 1961-11-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazione;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, numero 464;

Veduta

la legge della Regione siciliana 31 maggio 1960, n. 18; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istituzione di concerto con quello per il tesoro;

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 2 agosto 1961 per il finanziamento di due posti di assistente ordinario rispettivamente presso la cattedra di Storia della pedagogia e la cattedra di Storia della filosofia della Universita' di Palermo.

Art. 2

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di magistero della Universita' di Palermo.

Art. 3

I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati in lire 2.200.000 (tremilioniduecentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 e in lire 640.000 (seicentoquarantamila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.

Art. 4

L'Universita' degli studi di Palermo si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti sia il contributo di cui al precedente art. 3 da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolari dei posti stessi.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2, staranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

GRONCHI BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 febbraio 1962

Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 122. - VILLA

Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente Universita' di Palermo-art. 1

Repertorio n. 81 Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente alla cattedra di Storia della pedagogia e di Storia della filosofia presso la Facolta' di magistero dell'Universita' degli studi di Palermo. L'anno millenovecentosessantuno il giorno due del mese di agosto in Palermo, nei locali dell'Assessorato della pubblica istruzione, sito in questa via Sgarlata n. 11, alle ore dieci, innanzi me, dott. Giovanni Sinatra, funzionario rogante agli atti e contratti in forma pubblico amministrativa per conto dell'Amministrazione regionale della pubblica istruzione giusta decreto assessoriale del 2 marzo 1957, n. 64412, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1957, registro n. 1, foglio n. 275. Sono presenti: a) l'on. prof. Salvatore Carnazza, nato a Comiso il 14 maggio 1919, assessore per la pubblica istruzione e domiciliato, per la carica, in Palermo presso l'Assessorato regionale per la pubblica istruzione, via Sgarlata n. 11; b) il prof. dott. Tommaso Aiello, nato a Bagheria il 2 gennaio 1903, domiciliato, per la carica, in questa via Maqueda, presso il Rettorato dell'Universita' degli studi di Palermo, che dichiara di intervenire quale rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Palermo e autorizzato a stipulare la presente convenzione con la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 20 giugno 1961 e che in copia conforme si allega al presente atto segnato di lettera A. Premesso che con legge n. 18 del 31 maggio 1960, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22, parte prima, del 4 giugno 1960, la Regione ha autorizzato la stipula della presente convenzione per la istituzione di due posti di assistente di ruolo, uno presso la cattedra di Storia della pedagogia e l'altro presso la cattedra di Storia della filosofia della Facolta' di magistero presso l'Universita' degli studi di Palermo, nonche' la spesa annua per il mantenimento di tali posti determinata in misura pari all'ammontare degli emolumenti spettanti agli assistenti delle Universita' della Repubblica; che la Facolta' di magistero, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Palermo, unanimi, hanno approvato la istituzione di detti posti di ruolo, salva la rettifica da parte del Ministero della pubblica istruzione. In estratto si allega al presente verbale la deliberazione del Senato accademico, segnala di lettera B. I detti comparenti della cui identita' personale io sono certo, rinunziando col mio consenso alla assistenza di testimoni, in esecuzione di quanto disposto dalla citata legge regionale n. 18 del 31 maggio 1960 convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di magistero dell'Universita' degli studi di Palermo, saranno istituiti, fuori della quota stabilita nelle convenzioni a ministero dell'ufficiale rogante dell'Universita' degli studi di Palermo n. 216 di repertorio in data 23 aprile 1959, e n. 253 di repertorio in data 15 febbraio 1960, numero due posti di assistente di ruolo, uno presso la cattedra di Storia della pedagogia e l'altro presso la cattedra di Storia della filosofia.

Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente Universita' di Palermo-art. 2

Art. 2. Il Governo della regione siciliana, a far tempo dalla effettiva istituzione dei posti di ruolo di cui al precedente articolo, corrispondera' annualmente all'Universita' degli studi di Palermo un contributo pari all'ammontare degli emolumenti dovuti, a norma delle leggi vigenti, agli assistenti di ruolo dette Universita' della Repubblica.

Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente Universita' di Palermo-art. 3

Art. 3. Detto contributo sara' aumentato in relazione agli eventuali miglioramenti economici a favore degli assistenti delle Universita' degli studi della Repubblica, nonche' del trattamento di quiescenza.

Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente Universita' di Palermo-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Palermo assume obbligazione di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti ai "due assistenti di ruolo", compreso l'ammontare delle ritenute che gravano sui detti emolumenti.

Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente Universita' di Palermo-art. 5

Art. 5. La presente convenzione avra' la durata di anni venti a far tempo dalla data di nomina e di effettiva assunzione in servizio di ruolo presso l'Universita' degli studi di Palermo dei "due assistenti di ruolo". La presente convenzione perche' stipulata nell'interesse dello Stato, viene redatta in carta libera, con esenzione di ogni tassa; e' scritta da persona di mia fiducia in un foglio di carta uso bollo, del quale occupa 3 facciate e tanta di questa; ne viene data lettura alle parti contraenti come sopra rappresentate che la riconoscono e la dichiarano conforme alla loro volonta'. F.to: Tommaso Aiello F.to: Giovanni Sinatra Registrato a Palermo, Ufficio atti pubblici, addi' 4 agosto 1961 al n. 165, libro 1, vol. 7.

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